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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21698/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, del complesso aziendale di una precedente impresa fallita e dall'accordo sindacale del 7 settembre 2013 stipulato con la curatela fallimentare ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990. L'accordo prevedeva nuove assunzioni di personale entro una certa data, con indicazione nominativa e per profili professionali nell'allegato. Una lavoratrice, indicata nell'elenco con inquadramento A3 e qualifica di ausiliario, ha agito per ottenere il riconoscimento di tale livello e il pagamento delle differenze retributive, sostenendo che l'inquadramento dovesse essere conservato anche nei nuovi rapporti instaurati con l'aggiudicataria. La società ha impugnato la decisione di merito sostenendo che la Corte d'appello avrebbe interpretato erroneamente l'accordo: secondo la ricorrente, il testo sarebbe frutto di una trattativa ex art. 47 L. 428/1990 che esclude l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e consente la costituzione di rapporti nuovi e autonomi, con possibile trattamento peggiorativo; inoltre il giudice di merito avrebbe violato i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e segg. c.c., limitandosi al dato letterale senza ricostruire la comune intenzione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, e ha respinto il ricorso. Ha osservato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché la parte avrebbe preferito una diversa lettura del testo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'accordo: da un lato, esso escludeva la continuità con il precedente rapporto e la responsabilità solidale per i crediti pregressi; dall'altro, però, prevedeva espressamente che i lavoratori assunti, salvo i medici, sarebbero stati inquadrati secondo le rispettive qualifiche risultanti dall'allegato, nel quale la lavoratrice era indicata in A3. Ne è derivato che il mantenimento dell'inquadramento discendeva da uno specifico impegno contrattuale dell'acquirente, senza necessità di invocare l'art. 2112 c.c. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando la ricorrente alle spese e disponendo l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    I canoni di ermeneutica contrattuale rilevano solo se il giudice di merito viola le regole legali di interpretazione; la scelta tra più interpretazioni possibili del testo negoziale non è sindacabile in cassazione.

  • art. 47 L. 428/1990, comma 5

    Nelle grandi imprese in fallimento, l'accordo può prevedere il mantenimento anche parziale dell'occupazione e, in tal caso, non si applica l'art. 2112 c.c., salvo condizioni di miglior favore risultanti dall'accordo.

  • art. 2112 c.c.

    Nel caso concreto la norma è stata ritenuta non applicabile in via diretta per effetto dell'accordo sindacale; tuttavia il mantenimento del livello retributivo e dell'inquadramento può derivare da una specifica clausola pattizia favorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata.
  • Quando una clausola è suscettibile di più letture plausibili, non è consentito in sede di legittimità lamentare che il giudice abbia preferito un'interpretazione diversa da quella proposta dalla parte soccombente.
  • Nei trasferimenti di azienda in contesto di impresa fallita, l'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 può escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c.; tuttavia le parti possono prevedere condizioni di miglior favore che vincolano l'acquirente.
  • Il mantenimento di un determinato inquadramento o trattamento economico può derivare direttamente da una clausola dell'accordo di trasferimento, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 2112 c.c., se l'impegno è espresso in modo univoco nel testo e nei suoi allegati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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