Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le parti istanti hanno chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione nella parte in cui, nel dispositivo relativo alle spese processuali, era stato liquidato in loro favore un importo di euro 6.700,00 inferiore a quello liquidato in favore di altre parti per euro 8.700,00, assumendo che l'attività processuale svolta fosse stata la medesima e che vi fosse quindi un errore materiale nella quantificazione delle spese. La Corte ha però rilevato che la correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione; nel caso di specie, la richiesta mirava invece a ottenere una diversa liquidazione delle spese, cioè una modifica del decisum. Inoltre, dalla motivazione dell'ordinanza non emergeva alcuna specifica volontà di liquidare le spese in una determinata misura, ma solo il generico principio della soccombenza a carico della parte ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale, perché la domanda non riguardava un mero errore grafico o di trascrizione ma tendeva a incidere sul contenuto della decisione in punto spese. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la procedura ex art. 287 c.p.c. è utilizzabile solo quando l'errore sia desumibile dal testo del provvedimento mediante confronto tra dispositivo e motivazione e non alteri la decisione sostanziale; ha inoltre osservato che la motivazione non conteneva un'indicazione specifica della misura delle spese tale da rendere correzionabile il dispositivo.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per rimediare a una divergenza tra volontà del giudice e sua trascrizione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla soccombenza quale fondamento dell'onere delle spese a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando l'errore sia meramente grafico o di trascrizione e sia immediatamente riconoscibile dal testo del provvedimento, anche tramite confronto tra dispositivo e motivazione.
- Non è possibile utilizzare la correzione dell'errore materiale per ottenere una nuova valutazione o una diversa quantificazione delle spese processuali, perché ciò inciderebbe sul contenuto sostanziale della decisione.
- Per procedere alla correzione è necessario che dalla motivazione emerga una volontà decisoria specifica e incompatibile con il dispositivo; se la motivazione si limita a porre le spese a carico della parte soccombente senza indicarne l'ammontare, manca il presupposto per correggere la liquidazione.
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