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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS per l'anno 2010 di un avvocato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva escluso tale obbligo, ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata presupponesse il conseguimento di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 del d.l. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie disposizioni, tra cui l'art. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, l'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, l'art. 53 d.P.R. n. 917/1986, gli artt. 10, 11 e 22 l. n. 576/1980, l'art. 21, comma 10, l. n. 247/2012 e l'art. 44 d.l. n. 269/2003, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non costituisce presupposto necessario dell'obbligo di iscrizione per il professionista abituale, ma rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: per i professionisti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività libero-professionale iscritta ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività e dal fatto che il reddito non sia già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia dei 5.000 euro riguarda invece l'attività occasionale. Poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione solo sul mancato superamento della soglia, senza accertare l'effettiva abitualità dell'attività professionale, la sentenza è stata cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva svolto l'accertamento decisivo sulla natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale, limitandosi a escludere l'obbligo contributivo per il solo mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende, per il professionista iscritto ad albo che svolga attività abituale, dal superamento della soglia reddituale di euro 5.000, ma dalla verifica in fatto dell'abitualità dell'attività esercitata.
  • La soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale: sotto tale profilo, il superamento della soglia è il presupposto che fa scattare l'obbligo contributivo, mentre è irrilevante quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
  • L'accertamento dell'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici esterni come l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione professionale, ma tali indici non impongono conclusioni automatiche e devono essere valutati complessivamente.
  • Il reddito inferiore a euro 5.000 può avere valore solo indiziario per escludere l'abitualità dell'attività, ma non basta da solo a negare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata se gli altri elementi dimostrano l'esercizio abituale della professione.

Come è indicizzato

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RamiPrevidenza
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