Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS per l'anno 2010 di un avvocato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva escluso tale obbligo, ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata presupponesse il conseguimento di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 del d.l. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie disposizioni, tra cui l'art. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, l'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, l'art. 53 d.P.R. n. 917/1986, gli artt. 10, 11 e 22 l. n. 576/1980, l'art. 21, comma 10, l. n. 247/2012 e l'art. 44 d.l. n. 269/2003, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non costituisce presupposto necessario dell'obbligo di iscrizione per il professionista abituale, ma rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: per i professionisti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività libero-professionale iscritta ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività e dal fatto che il reddito non sia già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia dei 5.000 euro riguarda invece l'attività occasionale. Poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione solo sul mancato superamento della soglia, senza accertare l'effettiva abitualità dell'attività professionale, la sentenza è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva svolto l'accertamento decisivo sulla natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale, limitandosi a escludere l'obbligo contributivo per il solo mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
Prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non assoggettata ad altra copertura previdenziale obbligatoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina dell'iscrizione alla Gestione separata.
Richiamato come disposizione relativa ai redditi di lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
Richiamati nel motivo dell'INPS in relazione al regime previdenziale degli avvocati.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
Richiamato nel motivo dell'INPS in relazione alla disciplina previdenziale forense.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia di euro 5.000 opera per l'assoggettamento alla Gestione separata delle attività autonome occasionali; non costituisce presupposto necessario per il professionista che svolge attività abituale.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende, per il professionista iscritto ad albo che svolga attività abituale, dal superamento della soglia reddituale di euro 5.000, ma dalla verifica in fatto dell'abitualità dell'attività esercitata.
- La soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale: sotto tale profilo, il superamento della soglia è il presupposto che fa scattare l'obbligo contributivo, mentre è irrilevante quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici esterni come l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione professionale, ma tali indici non impongono conclusioni automatiche e devono essere valutati complessivamente.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può avere valore solo indiziario per escludere l'abitualità dell'attività, ma non basta da solo a negare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata se gli altri elementi dimostrano l'esercizio abituale della professione.
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