Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due soggetti proprietari di un locale sottostante un immobile di proprietà dei convenuti, deducendo l'illegittima destinazione del locale a pubblico esercizio (disco pub) e il conseguente danno. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di uno degli attori, condannando i convenuti al pagamento di Euro 33.430,00, con compensazione delle spese nei rapporti con la società attrice. In appello, gli eredi della convenuta deceduta lamentavano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c., sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo ridotto il risarcimento a Euro 10.430,00, aveva erroneamente posto a loro carico le spese del doppio grado anche nei confronti della società S.A.R., la cui domanda era stata rigettata in primo grado, e che comunque avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese nei rapporti con tale società. La censura era quindi concentrata sul regolamento delle spese processuali e sul limite del potere del giudice d'appello di modificarle d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la condanna degli odierni ricorrenti alle spese in favore dell'attore rimasto comunque vittorioso, sebbene per una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, perché in caso di riforma la regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite. Ha invece rilevato l'errore della Corte d'appello nel rideterminare d'ufficio le spese nei rapporti con la società S.A.R., poiché rispetto a tale rapporto processuale non vi era stata alcuna modifica, neppure parziale, della decisione di primo grado; pertanto il capo sulle spese relativo a S.A.R. non poteva essere riformato d'ufficio né regolato secondo l'esito complessivo della lite. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il nuovo regolamento delle spese con riguardo alla società.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
il principio di soccombenza governa la liquidazione delle spese; in appello il giudice può rideterminarle in ragione dell'esito complessivo della lite solo quando vi sia riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di legge e nel rispetto del principio di soccombenza
art. 91 cod. civ.
la Corte ha evidentemente inteso gli artt. 91 e 92 c.p.c.; il riferimento al codice civile nel ricorso è un errore materiale riportato nel testo
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice d'appello può provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, dovendo ripartirle in base all'esito complessivo della lite.
- La parte che risulta complessivamente vittoriosa, pur se in misura inferiore rispetto a quanto riconosciuto in primo grado, non può essere gravata delle spese processuali in violazione del principio di soccombenza.
- Se la statuizione di primo grado non viene modificata, neppure parzialmente, con riguardo a un determinato rapporto processuale, il giudice d'appello non può d'ufficio riformare il capo sulle spese relativo a quel rapporto.
- La compensazione delle spese è un potere discrezionale del giudice di merito, ma non può operare in modo da elidere il criterio della soccombenza fuori dai casi e dai limiti consentiti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21698/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →