Sentenza n. 916/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data 22 gennaio 2026, con cui è stato negato alla ricorrente l’accesso alle misure di accoglienza di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, qualificato come inammissibilità, dell’accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 22 gennaio 2026, con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata il 10 dicembre 2025. L’amministrazione aveva fondato il diniego su più autonome ragioni: la presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni senza giustificato motivo; la mancata documentazione di condizioni di vulnerabilità; il precedente godimento delle misure di accoglienza per tutta la durata del primo procedimento; il mancato rientro nel Paese d’origine dopo la conclusione della precedente procedura; la priorità legislativa accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare; una condanna penale per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. La ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 20 e 21 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, sostenendo che la tardiva presentazione della domanda non potesse comportare automaticamente l’esclusione dall’accoglienza e imponesse una valutazione individuale della vulnerabilità; l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, per mancato bilanciamento della situazione personale; il difetto di istruttoria, per non avere la Prefettura acquisito documentazione già nella disponibilità di altre amministrazioni o comunque conosciuta, attestante la vulnerabilità della ricorrente. La difesa erariale ha chiesto il rigetto, valorizzando il precedente godimento dell’accoglienza, la conclusione della prima procedura, l’assenza di un nuovo obbligo assistenziale e le ulteriori ragioni ostative indicate nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il provvedimento impugnato era plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di rationes decidendi autonome. I motivi di ricorso contestavano soltanto la tardività della domanda e la mancata valutazione della vulnerabilità, ma non censuravano le ulteriori quattro ragioni poste a fondamento del diniego: il precedente godimento dell’accoglienza, il mancato rientro nel Paese d’origine, il criterio di priorità per i soggetti soccorsi in mare e la condanna penale. Secondo il Collegio, anche l’eventuale accoglimento delle censure proposte non avrebbe potuto eliminare le restanti cause giustificatrici dell’atto, che sarebbero rimaste valide e idonee a sorreggerlo. Il TAR ha quindi ritenuto carente l’interesse all’impugnazione senza esaminare nel merito le censure sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto dell’Unione, sulla proporzionalità e sull’istruttoria. Ha inoltre revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, richiamando l’art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002 e la conseguenza della declaratoria di inammissibilità, mentre ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della peculiare condizione personale della ricorrente.
Norme richiamate
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
La disposizione è riportata quale fondamento di una delle ragioni ostative dell’amministrazione, ma il TAR non ne esamina la compatibilità con il diritto dell’Unione, dichiarando il ricorso inammissibile per mancata contestazione di tutte le rationes decidendi.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
le decisioni relative alla riduzione o alla revoca delle misure di accoglienza sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate, tenendo conto del principio di proporzionalità
La norma è invocata dalla ricorrente, ma il giudice non decide la questione interpretativa prospettata.
art. 21 direttiva 2013/33/UE
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, senza che il TAR ne sviluppi l’interpretazione, in ragione della declaratoria di inammissibilità.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
È indicato nel provvedimento come una delle autonome ragioni ostative, non esaminata nel merito dal TAR.
È richiamato in relazione alla conclusione delle procedure di definizione della posizione giuridica della ricorrente, ma non è oggetto di autonoma interpretazione.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
È richiamato dalla difesa erariale quale base della conclusione del rapporto di accoglienza dopo la definizione della precedente procedura, senza decisione di merito del TAR.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La condanna per il reato previsto dalla disposizione è indicata come autonoma ragione ostativa non contestata dalla ricorrente.
È invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni; la questione non è esaminata nel merito.
È invocato dalla ricorrente in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; la questione non è esaminata nel merito.
art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002
Quando l’impugnazione, anche incidentale è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso
La declaratoria di inammissibilità comporta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
È richiamato insieme all’art. 130-bis per fondare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali e della dignità della ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse se non contesta tutte le rationes decidendi, poiché l’eventuale fondatezza delle censure rivolte soltanto ad alcune motivazioni non eliminerebbe le restanti ragioni idonee a sorreggere l’atto.
- La mancata impugnazione anche di una sola ragione autonoma e sufficiente del provvedimento impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte alle altre motivazioni, non potendo l’eventuale accoglimento procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
- La qualificazione di un atto come plurimotivato dipende dall’autonomia delle ragioni poste a fondamento della decisione: le motivazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente contestate devono essere considerate ai fini della verifica dell’interesse a ricorrere.
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