Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso iscritto al r.g. 1244/2024 - della nota prot. 5653 del 21 giugno 2024, con la quale è stata disposta la sospensione della SCIA di fine lavori e contestuale agibilità presentata in data 3 giugno 2024; - della nota prot. 6730 del 31 luglio 2024, con la quale è stata negata la richiesta di proroga del termine per la conformazione della SCIA e sono stati disposti l’inibitoria della medesima SCIA, “il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti per l’area interessata dalla c.d. pergola bioclimatica”; - dell’ordinanza di demolizione prot. 7578 del 3 settembre 2024, con la quale sono stati disposti la completa rimozione del manufatto metallico installato e il ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate, con contestuale divieto di utilizzo della suddetta parte di immobile in quanto priva di agibilità; - ove dovesse occorrere, del regolamento edilizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, nella parte in cui detta la definizione di «pergotenda» (art. 4, comma 13, lett. a), laddove dovesse essere inteso nel senso di non qualificare come «pergotenda» la struttura che, a copertura, preveda alette metalliche mobili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto all’atto introduttivo del ricorso iscritto al r.g. 1246/2024 - dell’ordinanza del 21 giugno 2024 del Comune di Grumolo delle Abbadesse, notificata alla ricorrente in pari data; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione; quanto ai motivi aggiunti del ricorso iscritto al r.g. 1246/2024 - della nota prot. 6730 del 31 luglio 2024, con la quale è stata negata la richiesta di proroga del termine per la conformazione della SCIA e sono stati disposti l’inibitoria della medesima SCIA, “il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti per l’area interessata dalla c.d. pergola bioclimatica”; - dell’ordinanza di demolizione prot. 7578 del 3 settembre 2024, con la quale sono stati disposti la completa rimozione del manufatto metallico installato e il ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate, con contestuale divieto di utilizzo della suddetta parte di immobile in quanto priva di agibilità; - ove occorrer possa, del regolamento edilizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, nella parte in cui detta la definizione di «pergotenda» (art. 4, comma 13, lett. a), laddove dovesse essere inteso nel senso di non qualificare come «pergotenda» la struttura che, a copertura, preveda alette metalliche mobili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di sospensione e inibizione degli effetti della SCIA di fine lavori e agibilità, diniego di proroga, ordine di rimozione e demolizione della pergola bioclimatica e divieto di utilizzo della parte di immobile interessata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria e conduttrice)
Prevale il privato
La controversia
GAM Engineering s.r.l. aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato destinato a ristorazione, comprendente il rifacimento di una pergola qualificata come pergotenda. Dopo la presentazione della SCIA di fine lavori con contestuale agibilità, il Comune ha ritenuto che fosse stato realizzato un manufatto difforme dal progetto, di dimensioni pari a circa 5,9 x 10 x 2,80 metri, con copertura ad alette metalliche orientabili e pareti mobili in vetro. L'amministrazione ha quindi ordinato la rimozione del manufatto e il ripristino della pergola precedentemente autorizzata, vietando l'utilizzo della relativa parte dell'immobile. GAM ha dedotto: erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, poiché il manufatto sarebbe rientrato nella sagoma della struttura già assentita e sarebbe stato privo di vetrate fisse; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, sostenendo che la struttura fosse una pergola bioclimatica riconducibile alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici eseguibili in edilizia libera; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per avere il Comune imposto la completa rimozione anziché la sola eliminazione delle parti eventualmente abusive. GPA ha dedotto, inoltre, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, difetto di motivazione, violazione dei principi di buona fede e affidamento, nonché illegittimità dell'inibizione all'uso della pergola in relazione all'art. 6 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito la parziale inammissibilità per carenza di interesse, qualificando l'ordine di conformazione come atto endoprocedimentale, e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'asserita parziale ottemperanza all'ordine di ripristino.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., ravvisando l'unitarietà della vicenda e la connessione tra gli atti impugnati. Ha respinto le eccezioni comunali: l'ordine di conformazione della SCIA era immediatamente lesivo, poiché conteneva la ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto posta a fondamento dell'ordine di demolizione e imponeva specifici interventi al privato; inoltre, l'accertamento di una presunta ottemperanza parziale, adottato durante la pendenza del giudizio, non determinava acquiescenza né improcedibilità. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base dei primi due motivi dedotti da GAM e riproposti da GPA. Il manufatto realizzato, pur diverso dalla struttura originariamente autorizzata, rientrava nella sagoma della precedente costruzione, aveva altezza inferiore, compensata dall'innalzamento della piattaforma, e risultava maggiormente distante dalla strada. La copertura ad alette metalliche orientabili qualificava l'opera come pergola bioclimatica e non come tettoia. Le vetrate scorrevoli non costituivano una chiusura stabile e, pertanto, non determinavano la creazione di un volume edilizio. La struttura rientrava nella previsione dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, relativa alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, comprese le tende a pergola bioclimatiche con elementi mobili o regolabili. Il giudice ha ritenuto decisiva la mancanza di uno spazio stabilmente chiuso idoneo a trasformare il territorio, non la mera superficie occupata. Assorbite le ulteriori censure, il TAR ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni derivante dalle modifiche normative intervenute.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi quando sussistono unitarietà della vicenda e connessione tra i provvedimenti impugnati.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per gli interventi edilizi.
art. 24 d.P.R. 380/2001
Disciplina la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, presentata unitamente alla SCIA di fine lavori.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
È stato richiamato dal Comune quale fondamento dei poteri inibitori e ripristinatori esercitati sulla SCIA; il TAR ha ritenuto lesivo l'ordine di conformazione adottato nell'esercizio di tali poteri.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici”, comprese le “tende a pergola […] bioclimatiche […] con elementi di protezione solare mobili o regolabili”; non è consentita “la creazione di uno spazio stabilmente chiuso” e le caratteristiche devono “ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
La disposizione include le pergole bioclimatiche con elementi mobili o regolabili tra gli interventi astrattamente eseguibili senza titolo abilitativo. Le vetrate mobili e scorrevoli non escludono tale qualificazione quando non determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105
Ha inserito nell'art. 6 d.P.R. 380/2001 la disciplina delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, incluse le tende a pergola bioclimatiche.
art. 7 l. 241/1990
È stato invocato da GPA per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura è stata assorbita in seguito all'accoglimento dei motivi principali sulla qualificazione edilizia del manufatto.
Massime di principio
- Una struttura dotata di copertura con alette o lamelle metalliche orientabili può essere qualificata come pergola bioclimatica, distinta dalla tettoia, quando la copertura svolge una funzione di modulazione dell'irraggiamento, della ventilazione e della protezione dagli agenti atmosferici senza costituire una copertura edilizia stabile.
- La presenza di vetrate laterali mobili e scorrevoli non determina, di per sé, la creazione di uno spazio stabilmente chiuso né trasforma una pergola bioclimatica in un organismo edilizio volumetrico, purché le vetrate non siano fisse e l'area non sia collegata agli impianti dell'edificio in modo da mutarne significativamente la destinazione funzionale.
- Ai fini della qualificazione edilizia di una pergola bioclimatica rileva principalmente l'idoneità dell'opera a creare uno spazio stabilmente chiuso e a determinare una trasformazione permanente del territorio, non la sola superficie occupata dal manufatto.
- Rientrano nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001 le tende a pergola bioclimatiche con elementi di protezione solare mobili o regolabili, purché non creino uno spazio stabilmente chiuso, abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo impatto visivo e ingombro apparente e si armonizzino con le preesistenti linee architettoniche.
- Un ordine di conformazione della SCIA è immediatamente lesivo quando contiene la ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto posta a fondamento di successivi ordini ripristinatori e impone al privato specifici interventi materiali; non è quindi un atto meramente endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
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