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Sentenza

Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione il 19 giugno 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha lamentato l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore mancata esecuzione. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.000,00. Ha inoltre nominato, per l’eventualità di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Al Commissario è stato imposto di compiere anche le attività contabili necessarie, compresa l’eventuale allocazione della somma in bilancio, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, attribuita nel caso concreto per due anni scolastici.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di formula esecutiva, alla luce della modifica richiamata dal giudice.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Il certificato prodotto dalla ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato per la regola secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di dare o fare, anche quando la prestazione debba essere eseguita mediante strumenti amministrativi o contabili.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato quale titolo esecutivo e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di una somma da parte di una pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi: il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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