Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a, dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al d. lgs. n. 142/2015, formulata dal ricorrente in data 22 gennaio 2026, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza e nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel novembre 2025, aveva manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, formalizzato la relativa domanda e richiesto l’inserimento nel sistema di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, dichiarando la propria indigenza. Deduceva inoltre condizioni di particolare vulnerabilità connesse alle precarie condizioni di salute e alla situazione abitativa, avendo trascorso l’inverno in stazione o in dormitori comunali privi di posti sufficienti. Poiché la Prefettura non aveva riscontrato l’istanza, proponeva azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere, l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio l’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto e, successivamente, adottava un provvedimento espresso di diniego, motivato con l’indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza dell’ambito provinciale in ragione del costante afflusso di richiedenti asilo. Il ricorrente chiedeva quindi di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione contro il silenzio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso di rigetto ha fatto cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una condizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. L’interesse del ricorrente si è quindi trasferito sull’impugnazione del diniego, che non era stata proposta nel presente giudizio. Il decreto cautelare urgente precedentemente adottato non ha impedito la declaratoria di improcedibilità. Il TAR ha disposto nulla sulle spese, ritenendo che l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non operi quando la parte soccombente sia un’Amministrazione statale; il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato sarebbe stato liquidato con separato decreto. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
Disciplinano le misure cautelari, comprese quelle urgenti, richieste dal ricorrente nell’ambito dell’azione avverso il silenzio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previo avviso alle parti.
art. 117 c.p.a.
Il comma 3 è richiamato quale base per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina il sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, nel quale il ricorrente aveva chiesto di essere inserito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato applicato dall’Amministrazione mediante comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’adozione del provvedimento espresso.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Il TAR, richiamando la giurisprudenza, ha ritenuto che la disposizione non si applichi alla soccombenza di un’Amministrazione statale; pertanto non ha disposto la rifusione delle spese a favore dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, dell’ordine di oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso dell’Amministrazione fa cessare lo stato di inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse all’azione avverso il silenzio.
- Quando, durante il giudizio sul silenzio, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso di diniego, l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’impugnazione di tale provvedimento; in mancanza di autonoma impugnazione del diniego, il ricorso contro il silenzio deve essere dichiarato improcedibile.
- La definizione del giudizio avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’esame della legittimità sostanziale del provvedimento espresso adottato in corso di causa, se quest’ultimo non è stato impugnato nel giudizio.
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