Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale (prot. P--OMISSIS-) rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché per la condanna della Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento nel procedimento di conferma di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino straniero. A seguito dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito nella l. n. 187/2024, l'efficacia del nulla osta è stata sospesa nelle more della conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche. La Prefettura ha avviato il procedimento di revoca, contestando l'assenza dell'asseverazione e l'insufficienza della capacità economica. Il ricorrente ha presentato una memoria difensiva, producendo l'asseverazione e la documentazione fiscale ritenuta idonea a dimostrare la capacità economica e il volume d'affari necessari. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso. È stata quindi dedotta l'illegittimità del silenzio e chiesta la condanna della Prefettura a concludere il procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che il silenzio dell'Amministrazione integra silenzio-inadempimento. Il procedimento, conseguente a un'istanza e comunque soggetto all'obbligo di conclusione, doveva essere definito mediante un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990. Il Collegio ha individuato in sessanta giorni il termine per le operazioni finalizzate alla conferma del nulla osta, applicando il termine previsto dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del nulla osta; il termine decorre dall'11 ottobre 2024, data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2024. La sospensione dell'efficacia del nulla osta e la necessità delle verifiche non consentono all'Amministrazione di mantenere indefinitamente il privato in una situazione di incertezza. Il TAR ha quindi ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rimessa a una successiva eventuale istanza di parte, in caso di persistente inerzia. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Impone all'Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un'istanza o iniziato d'ufficio.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Prevede i presupposti per la proposizione dell'azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del nulla osta è stato utilizzato dal giudice quale termine per le operazioni finalizzate alla conferma del nulla osta.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024
Ha disposto la sospensione dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati per determinate categorie di cittadini stranieri, subordinandone la riacquisizione alla conferma espressa dello Sportello Unico dopo le verifiche.
art. 21 d.l. 145/2024
Ha fissato all'11 ottobre 2024 l'entrata in vigore del decreto, individuata dal giudice come dies a quo del termine per le verifiche di conferma.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e certezza dell'azione amministrativa impediscono che il procedimento di verifica e conferma si prolunghi sine die.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è soggetto a un obbligo di conclusione, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso entro un termine definito; l'inerzia protratta oltre tale termine integra silenzio-inadempimento, anche se il procedimento è stato introdotto per finalità di controllo.
- La sospensione dell'efficacia di un nulla osta disposta dalla legge nelle more delle verifiche amministrative non autorizza l'Amministrazione a sospendere sine die il procedimento di conferma né a lasciare il privato in una situazione indefinita di incertezza.
- In assenza di uno specifico termine per il procedimento di conferma di un nulla osta, può essere utilizzato, quale termine ragionevole per la conclusione delle verifiche, il termine previsto dalla disciplina generale per il rilascio del nulla osta stesso.
- L'accertamento del silenzio-inadempimento comporta l'ordine giudiziale all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine fissato dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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