Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto in data 15 ottobre 2025 – notificato in data 6 marzo 2026 - con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per abbandono non autorizzato del centro di accoglienza straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 6 marzo 2026, con cui erano state revocate le misure di accoglienza in seguito al suo allontanamento dal centro di accoglienza straordinaria, avvenuto il 9 settembre 2025 senza preventiva autorizzazione. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assenza fosse stata determinata da gravi motivi familiari, consistenti nella necessità di recarsi in Ucraina per assistere il padre gravemente malato e sottoposto a intervento chirurgico. Ha affermato di avere informato verbalmente il responsabile della struttura, di avere manifestato l'intenzione di produrre la documentazione giustificativa e di avere tentato di depositarla al rientro in Italia, senza poter chiarire la propria posizione. L'Amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015 imponga la revoca delle misure di accoglienza quando il richiedente abbandoni la struttura senza preventiva comunicazione motivata alla Prefettura, senza lasciare margini di discrezionalità all'Amministrazione in presenza di un comportamento concludente di abbandono. Solo assenze brevi, giustificate, adeguatamente comunicate e documentate possono sottrarsi alla revoca. In caso di abbandono e mancata indicazione di un recapito idoneo a garantire la reperibilità, grava sul richiedente l'onere di provare sia le ragioni dell'allontanamento sia la riconducibilità della condotta a forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito prova attendibile della preventiva comunicazione, dei gravi motivi personali né della propria reperibilità durante l'assenza. La documentazione medica è stata ritenuta inidonea perché riferita a una persona di sesso femminile e non al padre, temporalmente incoerente con l'allontanamento e priva di elementi sulla durata dell'assenza e sul successivo rientro. Il TAR ha precisato che la ricorrente può presentare una nuova istanza di ripristino dell'accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 3, d.lgs. 142/2015, allegando elementi idonei a dimostrare forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. È stato inoltre revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per carenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 126 d.P.R. 115/2002. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, previa audizione delle parti.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente
La revoca delle misure di accoglienza è doverosa quando l'allontanamento si traduce nell'abbandono della struttura senza preventiva comunicazione motivata; soltanto assenze brevi, giustificate, comunicate e documentate possono sottrarsi alla misura.
art. 23, comma 3, d.lgs. 142/2015
se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali
Dopo la revoca, il ripristino dell'accoglienza richiede una nuova valutazione prefettizia motivata e la prova di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali.
art. 126 d.P.R. 115/2002
Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando risultino carenti i relativi presupposti.
Massime di principio
- L'abbandono di una struttura di accoglienza senza preventiva comunicazione motivata alla Prefettura integra il presupposto per la revoca delle misure di accoglienza e, secondo la decisione, rende doverosa la misura senza margini di apprezzamento discrezionale.
- Chi invoca la giustificazione dell'allontanamento da una struttura di accoglienza deve provare non solo le ragioni dell'assenza, ma anche la loro riconducibilità a forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali, nonché, ove rilevante, la preventiva comunicazione e la reperibilità durante l'assenza.
- La documentazione prodotta per giustificare l'allontanamento deve essere soggettivamente riferibile al familiare indicato, coerente con il periodo dell'assenza e idonea a dimostrare la durata dell'impedimento e il successivo rientro; documentazione incongruente o priva di tali riscontri non assolve l'onere probatorio.
- La revoca delle misure di accoglienza non preclude la successiva presentazione di un'istanza di ripristino: il Prefetto deve valutarla con provvedimento motivato sulla base degli elementi addotti, purché siano comprovate le condizioni previste dalla legge.
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