Cassazione Civile, Ordinanza n. 30583/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, riferiti ai redditi da attività professionale di un'avvocata per le annualità 2006, 2009 e 2010. In primo grado l'opposizione della professionista era stata accolta con annullamento dell'avviso; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo prescritti i crediti per il 2006 e il 2009, escludendo l'efficacia interruttiva di alcune note INPS, negando l'applicabilità dei DPCM di differimento dei termini di versamento, e affermando per il 2010 l'occasionalità dell'attività in ragione del modesto reddito prodotto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sui termini di versamento, sostenendo che il dies a quo dovesse essere spostato al 9 luglio 2007 e al 6 luglio 2010 per effetto dei DPCM richiamati, con conseguente tempestività degli atti interruttivi; 2) violazione delle norme sulla gestione separata e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione che il solo basso reddito dimostrasse l'occasionalità dell'attività professionale e dunque l'insussistenza dell'obbligo contributivo, senza adeguato accertamento delle concrete modalità di esercizio della professione e della rilevanza dell'iscrizione all'albo e della partita IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e che, nel caso concreto, i DPCM 14 giugno 2007 e 10 giugno 2010 avevano differito quei termini al 9 luglio 2007 e al 6 luglio 2010; perciò la Corte territoriale aveva errato nel prendere a riferimento le date originarie del 18 giugno 2007 e del 16 giugno 2010. Ha inoltre accolto la doglianza sull'obbligo contributivo, ribadendo che l'iscrizione alla gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale dell'attività, da accertare in fatto, e non può essere esclusa automaticamente dal mero importo del reddito annuo, salvo che il reddito sia già integralmente assoggettato alla cassa di categoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la gestione separata e l'obbligo contributivo per i soggetti ivi compresi, secondo i presupposti individuati dalla giurisprudenza richiamata
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento dei contributi
non applicabile quando non sia provata la volontà del debitore di sottrarsi al pagamento del debito contributivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti arresti
richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio sulla questione giuridica introdotta
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato tra le norme sui termini di versamento
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dalla ricorrente in tema di contribuzione e termini
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dalla ricorrente in tema di contribuzione e termini
richiamato in relazione ai redditi professionali rilevanti ai fini contributivi
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003
individua la soglia di euro 5.000 richiamata per l'obbligo contributivo della gestione separata
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 14 giugno 2007
entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione
differisce il termine di versamento per i contribuenti indicati dal decreto, incidendo sulla decorrenza della prescrizione
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 10 giugno 2010
entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
differisce il termine di versamento per i contribuenti indicati dal decreto, incidendo sulla decorrenza della prescrizione
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato quale base della delega che conferisce natura regolamentare ai D.P.C.M. sui termini di versamento
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di legge per il versamento, e tale termine va individuato tenendo conto anche degli eventuali differimenti previsti da D.P.C.M. aventi natura regolamentare.
- Quando un D.P.C.M. differisce il termine di pagamento per una categoria di contribuenti, il differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva anche se la questione non sia stata espressamente impostata dalla parte con specifica indicazione della norma applicabile, poiché l'individuazione del regime prescrizionale spetta al giudice.
- In materia di gestione separata, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo non può essere escluso automaticamente in base al solo ammontare del reddito prodotto: l'abitualità dell'attività va accertata in concreto, valorizzando indizi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività.
- Il reddito inferiore alla soglia di esenzione può costituire solo un indizio, da valutare con gli altri elementi acquisiti, dell'eventuale occasionalità dell'attività professionale, ma non basta da solo a fondare l'esonero contributivo.
- L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non integra di per sé prova della volontà di sottrarsi al debito contributivo e non determina automaticamente l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c.
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