Cassazione Civile, Ordinanza n. 05070/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento, risultante da estratto di ruolo, emessa per infrazioni al codice della strada. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione e il successivo appello, ritenendo l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse ad agire e comunque tardiva, poiché non era stato impugnato nel termine di 30 giorni l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 100, 112, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente negato la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo e avesse ricondotto la controversia al termine decadenziale previsto per l'opposizione alle sanzioni amministrative. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la modifica normativa introdotta dall'art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo i casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio specifico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la nuova disciplina sull'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti e che essa concreta l'interesse alla tutela immediata solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo nelle ipotesi tassativamente indicate dalla norma. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio idoneo a fondare l'interesse ad agire. La Corte ha inoltre escluso che ostasse un giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire, rilevando che la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che la deduzione sul giudicato implicito era generica e comunque nuova. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il sopravvenuto mutamento normativo. È stato inoltre disposto l'eventuale raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazione poiché manca la dimostrazione del concreto pregiudizio necessario per l'interesse ad agire.
l'interesse ad agire è condizione dell'azione e deve sussistere per ottenere tutela immediata.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
richiamato come norma sulle opposizioni agli atti esecutivi, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
invocato dal ricorrente per contestare il termine decadenziale applicato dal giudice di merito.
ha introdotto, in conversione, la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e specifica l'interesse alla tutela immediata.
legge di conversione del d.l. 146/2021.
l'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016
uno dei casi specifici in cui la diretta impugnazione è ammessa, quando l'iscrizione a ruolo pregiudichi la partecipazione a una procedura di appalto.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato dalla nuova disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri un concreto e specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativamente previsti dalla legge.
- La modifica normativa che disciplina l'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire nella tutela immediata.
- L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere attuale e concreto e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- La deduzione di un giudicato interno o implicito sulla sussistenza dell'interesse ad agire deve essere specifica e riferita a una questione effettivamente esaminata e decisa nel giudizio precedente; una censura generica o nuova è inammissibile.
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