Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Mod. Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007, relativa a un importo complessivo di euro 48.287,38 per omesso versamento di IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, in Cassazione deduceva due motivi: primo, omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo all’incongruenza e incertezza dell’obbligazione erariale e al difetto di motivazione; secondo, violazione dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000 e degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per mancata comunicazione preventiva, asseritamente dovuta quando il controllo automatizzato dia un esito diverso da quello dichiarato. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente rappresentava di avere chiesto e ottenuto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 193/2016 e di avere pagato quanto dovuto; anche l’Agenzia confermava il perfezionamento della definizione e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto delle concordi istanze delle parti e della documentazione prodotta, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che, in ragione dell’esito estintivo e della definizione agevolata, non ne ricorressero i presupposti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare l'omessa pronuncia del giudice d'appello
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in tema di comunicazione preventiva nel controllo automatizzato
art. 6, comma 5, L. 212/2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della comunicazione preventiva quando il controllo automatizzato produca un esito diverso da quello dichiarato
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016
base normativa della definizione agevolata della controversia invocata dalle parti
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia a sostegno della richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
art. 91 c.p.c.
richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata in tema di spese e ratio della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente per escludere il raddoppio del contributo unificato
art. 6, d.l. n. 193/2016
norma sulla definizione agevolata della lite, ritenuta perfezionata dai documenti prodotti
Massime di principio
- Quando le parti concordemente danno atto del perfezionamento di una definizione agevolata della controversia tributaria e tale circostanza è documentata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite, poiché una condanna alle spese si porrebbe in contrasto con la ratio dell'istituto e ne disincentiverebbe l'adesione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di merito sulla cartella o sul procedimento di controllo automatizzato restano assorbite quando la controversia si estingue per sopravvenuta definizione della lite.
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