Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria proposte da un cittadino colombiano. La Corte d'appello ha confermato il rigetto delle prime due forme di tutela, ma ha accolto la domanda subordinata di permesso per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, valorizzando il recente processo di pacificazione in Colombia, l’atteggiamento sociale intollerante verso le persone LGBT, l’integrazione lavorativa in Italia e la stabile convivenza sentimentale con un connazionale regolarmente soggiornante. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, sostenendo che i presupposti individuati dalla Corte territoriale non sarebbero riconducibili ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la protezione umanitaria. La Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che per le domande proposte prima del d.l. n. 113 del 2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente e che la decisione impugnata è coerente con il principio della valutazione comparativa tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la compromissione dei diritti umani fondamentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno. Ha ritenuto infondata la censura perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente il criterio della comparazione tra integrazione effettiva in Italia e situazione personale e oggettiva nel Paese di origine, conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di protezione umanitaria. Ha inoltre precisato che, per le domande presentate prima del 5 ottobre 2018, resta applicabile la disciplina previgente all'abrogazione della protezione umanitaria operata dal d.l. n. 113 del 2018. Conseguentemente, il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con pagamento in favore dello Stato per effetto dell'ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e alla verifica dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata, in collegamento con l'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
La protezione umanitaria va valutata in base a una comparazione tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine, verificando se il rimpatrio determini la privazione dell'esercizio dei diritti umani fondamentali.
Ha soppresso la disciplina della protezione umanitaria, ma non si applica alle domande proposte prima della sua entrata in vigore.
Norma di conversione del d.l. n. 113 del 2018 richiamata per l'abolizione della protezione umanitaria.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va disposta in favore dello Stato.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come norma relativa ai rapporti interni tra parte e difensore ammesso al patrocinio, non applicabile alla condanna alle spese della controparte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente vigente al momento della domanda.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione personale, soggettiva e oggettiva, nel Paese di origine.
- Il riconoscimento della protezione umanitaria è corretto quando il rimpatrio comporti, alla luce della comparazione, la lesione o la privazione dell'effettivo esercizio dei diritti umani fondamentali.
- Le valutazioni di merito sulla concreta integrazione del richiedente e sulle condizioni del Paese di provenienza, se sorrette da corretta applicazione dei criteri legali, non sono sindacabili in cassazione come mero apprezzamento fattuale.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese della parte soccombente deve essere disposta in favore dello Stato e non direttamente in favore della parte assistita.
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