Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (straniero)
La controversia
Il richiedente aveva domandato in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle prime due e, in parziale riforma, aveva riconosciuto la protezione umanitaria, ritenendo sussistente in Mauritania una discriminazione nei confronti degli afromauritani con compromissione dei diritti fondamentali e valorizzando l'art. 10 Cost. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Corte territoriale aveva riconosciuto la protezione umanitaria sulla base di un presupposto non previsto dalla norma e senza operare la necessaria correlazione tra la situazione generale del Paese di origine e la vicenda personale del richiedente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che per le domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente della protezione umanitaria, poiché il diritto va valutato secondo la legge vigente al momento della domanda. Nel merito ha ritenuto infondata la censura, osservando che la Corte d'appello non aveva fondato il riconoscimento della protezione umanitaria su generiche ragioni umanitarie, ma sull'obbligo costituzionale di tutela dello straniero i cui diritti fondamentali risultino compromessi nel Paese di provenienza; tale motivazione è stata giudicata conforme all'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, nella parte in cui richiama i seri motivi derivanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008
Richiamato come norma regolatrice della domanda di protezione; la Corte non ne ravvisa violazione perché la protezione umanitaria è stata riconosciuta in presenza dei presupposti normativi rilevanti.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
seri motivi.., risultanti da obblighi costituzionali...dello Stato italiano
La disposizione consente il rilascio del permesso per motivi umanitari quando ricorrano seri motivi derivanti anche da obblighi costituzionali dello Stato italiano; la Corte ritiene che la decisione d'appello vi si sia conformata.
art. 10 Cost.
effettivo esercizio delle libertà democratiche
La norma costituzionale è valorizzata come fondamento dell'obbligo di protezione dello straniero cui nel Paese d'origine sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e siano compromessi i diritti fondamentali.
d.l. n. 113 del 2018
È richiamato solo per chiarire che ha soppresso la disciplina della protezione umanitaria, ma non si applica alle domande proposte prima della sua entrata in vigore.
L. n. 132 del 2018
Legge di conversione del d.l. n. 113/2018; non incide sulle domande già proposte anteriormente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass. S.U., n. 29459 del 2019
Richiamata per affermare che le domande anteriori al d.l. n. 113/2018 restano soggette alla disciplina previgente.
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Richiamata in tema di contributo unificato ulteriore e verifica della debenza in concreto.
Cass. n. 4455 del 2018
Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di correlare situazione del Paese d'origine e vicenda personale; la Corte ritiene comunque infondata la censura.
Massime di principio
- Le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 sono regolate dalla disciplina vigente al momento della loro proposizione, poiché è in tale momento che si radica il diritto fatto valere in giudizio.
- Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere riconosciuto quando il diniego o la revoca incontrino il limite di seri motivi derivanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano, inclusa la tutela dello straniero i cui diritti fondamentali risultino compromessi nel Paese di provenienza.
- La motivazione del riconoscimento della protezione umanitaria è conforme alla legge quando il giudice valorizza, in modo specifico, il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio e collega tale rischio al dovere costituzionale di protezione, senza che sia necessario ridurre il ragionamento a una generica clausola umanitaria.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base di fonti attendibili, una situazione di discriminazione grave nel Paese d'origine idonea a incidere sui diritti fondamentali del richiedente, tale accertamento può integrare il presupposto degli "obblighi costituzionali" rilevanti ai fini dell'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione.
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