Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di due crediti: uno per la restituzione di somme asseritamente erogate alla società in bonis a titolo di finanziamento soci, l'altro per canoni di locazione non pagati relativi a un immobile di cui assumeva la proprietà o comunque la titolarità del rapporto locatizio. Il tribunale aveva rigettato la domanda tardiva e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo i documenti prodotti privi di data certa anteriore al fallimento e comunque inidonei a provare sia l'effettiva erogazione delle somme sia la natura delle stesse come mutuo restituibile, sia l'esistenza del contratto di locazione e la proprietà dell'immobile. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2704 c.c. e del principio del contraddittorio, sostenendo che, poiché il curatore era contumace, la corte territoriale avrebbe dovuto previamente segnalare la questione della mancanza di data certa delle scritture; 2) violazione di varie norme civilistiche e processuali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d'appello avesse ignorato documenti con data certa e avrebbe deciso in contrasto con altra sentenza resa dallo stesso giudice su crediti analoghi di altri soci; 3) analoghe violazioni in relazione al credito per canoni di locazione, sostenendo che i documenti prodotti e i contratti richiamati erano sufficienti a provare il credito e che la corte aveva erroneamente richiesto la prova della proprietà dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in astratto il primo rilievo, affermando che, in sede di verifica del passivo, la mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, ma la sua rilevazione impone la comunicazione alle parti e il contraddittorio prima della decisione. Tuttavia ha escluso effetti concreti nel caso specifico, perché la corte d'appello aveva comunque esaminato il merito dei documenti. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché non autosufficienti, in parte estranei al vizio dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c., e in parte consistenti in una richiesta di rivalutazione del merito documentale non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
nelle verifiche del passivo fallimentare le scritture private allegate a prova del credito devono avere data certa anteriore al fallimento nei confronti della massa e del curatore, considerato terzo rispetto al rapporto sottostante
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio del contraddittorio
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del rispetto del contraddittorio e del decisum
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 183 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alle preclusioni processuali
art. 101 l. fall.
richiamato in relazione al procedimento di accertamento del passivo e al contraddittorio
art. 161, secondo comma, lett. b), l. fall.
richiamato in relazione al ricorso per concordato preventivo e ai documenti allegati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la falsa applicazione di legge non copre la mera errata ricognizione della fattispecie concreta
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni
art. 378 c.p.c.
la memoria non può sanare l'inammissibilità originaria del ricorso o dei motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo fallimentare il curatore è terzo rispetto al rapporto obbligatorio dedotto dal creditore; pertanto, le scritture private prodotte come prova del credito devono essere assistite da data certa anteriore al fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c.
- La mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore integra un fatto impeditivo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ma, se rilevato d'ufficio, deve essere previamente sottoposto al contraddittorio delle parti mediante apposita comunicazione per consentire osservazioni e richieste.
- In cassazione, la censura per violazione di legge non può tradursi nella contestazione della mera ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; quest'ultima è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne fatti storici specifici, decisivi e controversi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o apprezzamenti probatori.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia l'erronea valutazione di documenti deve riprodurne o almeno indicarne compiutamente il contenuto rilevante, non potendo demandare alla Corte un esame diretto degli atti.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. ha funzione illustrativa e non può colmare le carenze di autosufficienza del ricorso né rimuovere cause di inammissibilità già consumate.
- La pretesa di evitare un contrasto con altra decisione favorevole ottenuta in giudizi analoghi richiede una specifica allegazione comparativa degli atti e delle questioni trattate; in difetto, la doglianza è inammissibile.
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