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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dirigente volta ad ottenere, in sede concorsuale, l'ammissione al passivo in prededuzione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con una società sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il credito comprendeva l'indennità supplementare prevista dall'accordo collettivo del 27 aprile 1995, oltre a ratei di tredicesima, ferie, bonus aziendale, incidenza del bonus sul preavviso e quota di TFR maturata su tali voci, con riferimento anche al periodo successivo all'apertura della procedura. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che si trattasse di credito non concorsuale da accertare solo in caso di contestazione. Il Tribunale aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione, reputando il ricorso carente nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto ex art. 99 l.fall. e privo di specifiche censure alla motivazione del provvedimento del giudice delegato. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, in sintesi, che il tribunale non aveva valutato complessivamente il contenuto del ricorso e dei documenti allegati, dai quali emergevano chiaramente i fatti costitutivi del credito, e che nell'opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. non è richiesto di articolare motivi di gravame contro la motivazione del decreto del giudice delegato secondo lo schema dell'appello ordinario. Ha inoltre sostenuto che la contestazione del credito da parte dei commissari straordinari era già emersa prima del deposito dell'istanza, integrando il presupposto per l'accertamento giudiziale del credito prededucibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto del Tribunale di Roma e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione all'ammissione al passivo. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità: da un lato, perché l'atto introduttivo e i documenti allegati consentivano di individuare con sufficiente chiarezza la causa petendi del credito; dall'altro, perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è necessario formulare specifici motivi di censura avverso la motivazione del giudice delegato secondo la logica dell'appello ordinario. La Corte ha anche osservato che, nel caso concreto, la contestazione dei commissari straordinari circa esistenza, consistenza e collocazione del credito risultava già acquisita, sicché il presupposto processuale per l'accertamento giudiziale del credito prededucibile doveva ritenersi integrato. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111-bis L.F.

    i crediti prededucibili sono soggetti ad accertamento giudiziale con le forme della verifica del passivo, salvo quelli non contestati per collocazione e ammontare; la contestazione del commissario/curatore è presupposto processuale dell'accertamento

  • art. 99 L.F.

    il ricorso in opposizione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, ma la sanzione di inammissibilità opera solo se tale indicazione sia omessa o assolutamente incerta, valutando complessivamente atto e allegati

  • art. 99 L.F.

    la ragione del domandare deve risultare dal ricorso in modo sufficientemente chiaro e completo, anche mediante il richiamo ai documenti allegati

  • art. 98 L.F.

    l'opposizione allo stato passivo ha natura di impugnazione nel procedimento concorsuale, ma non segue la disciplina dell'appello ordinario

  • art. 96 L.F.

    la funzione dell'opposizione è evitare la formazione del giudicato endoconcorsuale sulla decisione del giudice delegato

  • art. 93 L.F.

    per il ricorso di ammissione al passivo è sufficiente una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto; il richiamo serve come parametro interpretativo per l'art. 99 L.F.

  • art. 93 L.F.

    la sanzione di inammissibilità scatta solo se, dall'esame complessivo dell'atto e degli allegati, la ragione della domanda risulti omessa o assolutamente incerta

  • art. 163 c.p.c.

    la causa petendi va individuata considerando complessivamente atto introduttivo e documenti allegati; l'omissione o l'assoluta incertezza determina nullità

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto introduttivo deriva solo dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda

  • art. 414 c.p.c.

    anche nel rito del lavoro la domanda è valida se i fatti costitutivi sono esposti in modo da rendere comprensibile la pretesa, senza formule sacramentali

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come parametro di confronto per il contenuto del ricorso nel rito sommario di cognizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso introduttivo non è soggetto a uno schema di impugnazione analogo all'appello ordinario: è sufficiente che consenta di comprendere il bene della vita richiesto e le ragioni della pretesa, senza necessità di articolare specifici motivi di critica avverso la motivazione del giudice delegato.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto può essere pronunciata solo quando, esaminando congiuntamente ricorso e documenti allegati, la causa petendi risulti omessa o assolutamente incerta; non è richiesta l'adozione di formule particolari.
  • La valutazione della sufficienza dell'esposizione va compiuta in concreto e caso per caso, tenendo conto dell'intero contenuto dell'atto introduttivo e della documentazione richiamata e allegata.
  • Per i crediti prededucibili, la contestazione del curatore o del commissario straordinario in ordine a esistenza, consistenza o collocazione del credito costituisce il presupposto processuale dell'accertamento giudiziale; in presenza di contestazione, il credito può essere verificato con le forme concorsuali.
  • L'atto introduttivo che abbia comunque raggiunto lo scopo di consentire alla controparte una difesa piena e specifica non può essere dichiarato inammissibile per meri difetti formali dell'esposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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