Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione omnibus prestata da un soggetto a garanzia delle obbligazioni, anche future, di una società di persone verso una banca. Dopo la trasformazione della società in società di capitali e il successivo conferimento in essa dell'azienda di un terzo che era debitore della banca, l'istituto di credito agì per il recupero di ulteriori somme. Il fideiussore eccepì la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse fatto credito o comunque aggravato l'esposizione del debitore principale senza la sua autorizzazione e senza informarlo del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. La Corte d'appello accolse in parte tale tesi, ritenendo liberata la garanzia da una certa data e respingendo il resto delle pretese creditorie. La banca ricorse per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito rilievo alla trasformazione societaria come mutamento peggiorativo delle condizioni del debitore; 2) violazione dell'art. 1956 c.c. per avere assimilato al "nuovo credito" il conferimento d'azienda nella società debitrice, affermando un dovere della banca di chiedere autorizzazione al fideiussore o di avvisarlo; 3) erronea applicazione dell'art. 1956 c.c. quanto alla data di liberazione del fideiussore e alla riduzione degli importi dovuti, con dedotta mancanza di motivazione sulla sottrazione di alcune poste di credito. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il passaggio sulla trasformazione era solo astratto e non decisivo; ha però rilevato che, in diritto, la trasformazione di società di persone in società di capitali non comporta di per sé un peggioramento patrimoniale rilevante ex art. 1956 c.c., poiché la società conserva la propria identità e il patrimonio non muta. Ha accolto il secondo motivo solo nei limiti in cui la sentenza impugnata non aveva accertato quando la banca avesse conosciuto il significativo aggravamento dell'esposizione conseguente al conferimento d'azienda, affermando che il dovere del creditore di attivarsi o informare il fideiussore sorge solo dal momento della consapevolezza del peggioramento patrimoniale; ha invece respinto l'idea che l'art. 1956 operi solo per nuovi rapporti obbligatori, estendendolo anche alla gestione di rapporti in corso che producano un ingiustificato aggravamento del rischio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Ha inoltre rimesso al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento parziale è che la Corte territoriale non aveva accertato il momento in cui la banca avesse avuto consapevolezza del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, elemento necessario per far sorgere il dovere di attivazione del creditore e per valutare la perdita di efficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c.
Norme richiamate
la liberazione del fideiussore di obbligazioni future opera quando il creditore, conoscendo il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, faccia credito o comunque mantenga il rapporto senza informare il garante o senza ottenere la sua autorizzazione; il dovere del creditore sorge solo dal momento della consapevolezza del peggioramento
la trasformazione societaria non estingue il soggetto, ma ne modifica solo la struttura organizzativa, con continuità dei rapporti e dei diritti e obblighi
per le obbligazioni anteriori alla trasformazione i soci rispondono ancora illimitatamente, salvo consenso espresso dei creditori alla trasformazione
richiamato insieme all'art. 2560 c.c. per indicare che con il conferimento d'azienda si trasferiscono i rapporti aziendali secondo le regole di legge
il conferimento dell'azienda comporta il subentro della società nei debiti relativi all'azienda trasferita, con conseguente incremento oggettivo dell'indebitamento della debitrice
la Corte enuncia il principio di diritto nell'interesse della legge
la società incorporante prosegue nei rapporti della società incorporata, anche processuali
richiamato per la statuizione provvisoria di pagamento confermata in primo grado
Massime di principio
- La trasformazione di una società di persone in società di capitali non costituisce, di per sé sola, un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rilevante ai fini dell'art. 1956 c.c., perché il patrimonio sociale e l'identità soggettiva dell'ente restano immutati.
- Ai fini della liberazione del fideiussore per obbligazioni future, non basta la mera esistenza di un aggravamento dell'esposizione debitoria: occorre che il creditore ne abbia consapevolezza e che, da quel momento, ometta di attivarsi o di informare il garante.
- L'art. 1956 c.c. non si applica solo all'erogazione di nuovo credito in senso tecnico, ma anche alla gestione di un rapporto già in corso quando il comportamento del creditore determini un ingiustificato e imprevedibile aggravamento del rischio per il fideiussore.
- Il dovere del creditore di tutela del fideiussore può essere assolto sia mediante cessazione del rapporto o blocco degli utilizzi del credito, sia mediante tempestiva informazione al garante per consentirgli di autorizzare consapevolmente la prosecuzione della garanzia.
- In presenza di vicende societarie o aziendali che incidano sull'esposizione del debitore, il giudice deve accertare in modo puntuale il momento della conoscenza del peggioramento da parte del creditore, poiché da tale momento decorrono gli obblighi di attivazione verso il fideiussore.
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