Cassazione Civile, Ordinanza n. 39053/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012 nei confronti del titolare di un'impresa individuale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello ritenendo provata l'erronea contabilizzazione dei saldi di cassa nei primi due mesi del 2012 e quindi superata la presunzione di ricavi non contabilizzati. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 32, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 e 85 del D.P.R. 917/1986, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sul contribuente, malgrado l'inesattezza del metodo di registrazione contabile e la presenza di un saldo negativo di cassa; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992 per motivazione illogica e perplessa sulla prova dell'inesistenza del saldo negativo di cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui, nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, il saldo negativo di cassa costituisce un'anomalia contabile che fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo. Tuttavia ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva spiegato in modo congruo e adeguato il superamento della presunzione sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, dalla quale risultava che il disavanzo era limitato ai primi due mesi dell'anno ed era dipeso da un'erronea contabilizzazione poi riassorbita dal saldo positivo già dal mese di marzo e per i mesi successivi. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sufficientemente chiara e rispettosa del minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene però che il contribuente abbia fornito elementi idonei a superare la presunzione derivante dal saldo negativo di cassa.
art. 32, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato come norma probatoria nell'accertamento fiscale; la Corte richiama il quadro dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni tratte dalle risultanze contabili.
art. 85 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione dei ricavi d'impresa.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indicato dalla Corte come base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla Corte come norma dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
invocato per denunciare motivazione illogica e perplessa; la Corte ritiene invece che la motivazione del giudice d'appello superi il minimo costituzionale.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la sua violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con procedimento accelerato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il saldo negativo di cassa costituisce una grave anomalia contabile idonea a fondare una presunzione di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, nell'ambito dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa e dell'IVA.
- La presunzione derivante dal saldo negativo di cassa può essere superata dal contribuente mediante prova contraria concreta e plausibile, anche se l'irregolarità riguarda solo un periodo infrannuale, purché sia dimostrata l'erronea contabilizzazione e l'assenza di ulteriori effetti pregiudizievoli sulla regolare tenuta della contabilità.
- Una motivazione del giudice di merito è sufficiente quando spiega in modo logico e comprensibile le ragioni per cui ritiene superata la presunzione fiscale, raggiungendo la soglia del "minimo costituzionale" e non riducendosi a mera apparenza.
- In presenza di una spiegazione documentata e coerente della divergenza contabile, la mera esistenza del saldo negativo non impone automaticamente l'accertamento di ricavi occulti, dovendo il giudice valutare la plausibilità della ricostruzione offerta dal contribuente.
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