Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di accertamento della servitù di passo su una strada privata insistente su una particella catastale, proposta dal titolare del fondo asseritamente dominante in forza di un rogito notarile del 1969. Il convenuto originario aveva contestato l'esistenza della servitù e, in subordine, ne aveva eccepito l'estinzione per non uso ventennale. Dopo un primo rigetto in appello e una cassazione con rinvio, la Corte territoriale, in sede rescissoria, ha riconosciuto la legittimazione passiva anche delle eredi del soggetto che aveva materialmente turbato il passaggio, ha ritenuto provata l'esistenza della servitù e ha condannato le resistenti a cessare impedimenti e turbative. Con il ricorso per cassazione le eredi hanno dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice del rinvio consentito la prosecuzione del giudizio nonostante la perdita, da parte dell'attore, della proprietà del bene; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo la prescrizione del diritto di passo per non uso ultraventennale; 3) erronea valutazione della circostanza che nessun immobile delle ricorrenti consentisse l'accesso alla via pubblica; 4) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la chiusura della strada dipendesse da un ordine dell'ANAS e che sul punto la sentenza fosse priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi non fossero autosufficienti e non confrontassero la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre il secondo e il quarto motivo mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non individuassero un omesso fatto storico decisivo in senso tecnico. In applicazione del principio di soccombenza, ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1079 c.c.

    l'azione di accertamento e tutela della servitù può essere proposta contro chi contesta l'esistenza del diritto e abbia un rapporto attuale con il fondo servente; nei confronti di soggetti diversi può residuare solo la tutela risarcitoria o ripristinatoria nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 1073 c.c.

    prescrizione per non uso ultraventennale

    la servitù può estinguersi per non uso protratto per oltre vent'anni, ma la relativa eccezione è scrutinabile solo sulla base di un corretto accertamento del fatto storico e delle prove.

  • art. 2933 c.c.

    ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino

    il giudicato di accertamento della servitù può contenere, anche implicitamente, l'ordine di cessazione delle turbative o di riduzione in pristino nei confronti del soggetto legittimato passivamente.

  • art. 2043 c.c.

    azione di risarcimento del danno

    gli autori materiali della lesione della servitù possono essere chiamati a rispondere in via aquiliana per i danni causati dalla turbativa del diritto.

  • art. 2058 c.c.

    azione di riduzione in pristino

    nei confronti degli autori materiali della lesione è esperibile la tutela ripristinatoria volta all'eliminazione delle turbative e molestie.

  • art. 111 c.p.c.

    successione a titolo particolare nel processo

    la perdita della proprietà del bene controverso non impedisce la prosecuzione del giudizio da parte dell'avente causa o del soggetto subentrato, secondo la disciplina processuale della successione a titolo particolare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    i motivi formulati come violazione di legge sono inammissibili se non indicano specificamente la norma o il principio di diritto asseritamente violato e non si confrontano con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'actio confessoria servitutis la legittimazione passiva spetta anzitutto a chi abbia un rapporto attuale con il fondo servente e contesti l'esistenza o l'esercizio della servitù; gli autori materiali della turbativa possono essere convenuti solo se la loro condotta si colleghi a quella del titolare del fondo o implichi contestazione del diritto, fermo restando che verso di essi restano possibili tutela risarcitoria e ripristinatoria.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando si limita a criticare il risultato della decisione senza indicare in modo chiaro quale norma o quale principio di diritto sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: è necessario allegare un preciso fatto storico, discusso tra le parti, che sia stato omesso dal giudice e che, se esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'apprezzamento delle prove e degli accertamenti del giudice di merito sotto la veste del vizio motivazionale, salvo il mancato esame di un fatto decisivo nei limiti stretti oggi previsti.
  • La perdita della proprietà del bene controverso non preclude, di per sé, la prosecuzione del processo quando operi la disciplina della successione a titolo particolare nel processo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.