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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita internazionale di una partita di noci con guscio trasportata via nave. L'acquirente lamentava che la merce, al momento della consegna, presentasse insetti, muffe e irrancidimento tali da renderla inutilizzabile e chiedeva il risarcimento dei danni per inadempimento. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva la denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 39 della Convenzione di Vienna, perché la contestazione era stata inviata solo nel settembre 2010, dopo che la merce era stata verificata il 2 luglio 2010, e perché non era provato che la denunzia fatta al mediatore/intermediario fosse stata trasmessa alla venditrice o che tale soggetto avesse poteri di rappresentanza. Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 7, 9, 38 e 39 CISG, sostenendo che la contestazione al broker/intermediario fosse tempestiva e conforme agli usi negoziali e che i soggetti intermedi fossero rappresentanti della venditrice; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 44 CISG, deducendo che la Corte avrebbe omesso di considerare la possibilità di riduzione del prezzo e risarcimento ex art. 44 in presenza di una scusa ragionevole per la mancata tempestiva denunzia; 3) violazione dell'art. 39 CISG, contestando il rilievo sulla clausola CFR e sul maggiore dovere di verifica tempestiva della merce; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1226 c.c., per non avere considerato CTU/ATP e la liquidazione equitativa del danno; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia su una richiesta subordinata di maggiore liquidazione del danno e sulle spese dell'ATP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: sul primo ha qualificato come accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, la mancata prova del potere rappresentativo del mediatore/intermediario e ha escluso che le deposizioni testimoniali dimostrassero una denunzia utile al venditore; ha inoltre affermato che il riconoscimento dei vizi deve provenire dal venditore e non da un terzo. Sul secondo ha osservato che l'art. 44 CISG presuppone la prova di una ragione giustificativa della mancata denunzia tempestiva, circostanza non allegata in modo sufficiente e comunque priva di decisività. Sul terzo ha ritenuto non decisivo il richiamo alla clausola CFR e ha osservato che, nel caso di merci alimentari deteriorabili, il deterioramento può integrare una forma di perimento ai fini del ragionamento della Corte territoriale, ma comunque la ratio della decisione restava l'intempestività della denunzia. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti, perché diretti contro rationes ulteriori e autonome o comunque divenute irrilevanti. È stata disposta la statuizione sulle spese nel senso della loro mancata liquidazione per mancata attività difensiva dell'intimata ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili

    Le questioni disciplinate dalla Convenzione devono essere risolte secondo i suoi principi e non mediante richiamo automatico al diritto interno, salvo lacune non colmate altrimenti.

  • art. 9 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili

    Gli usi e le pratiche contrattuali tra le parti possono vincolare il rapporto, ma nel caso concreto non è stata ritenuta provata una prassi idonea a sostituire l'onere di denunzia al venditore.

  • art. 38 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili

    Rileva, in combinazione con l'art. 39, ai fini del dovere dell'acquirente di esaminare la merce in un tempo compatibile con la natura del bene.

  • art. 39 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili

    La denunzia dei vizi deve essere effettuata entro un termine ragionevole; in difetto, l'acquirente decade dai rimedi di garanzia, salvo che operi una diversa eccezione prevista dalla Convenzione.

  • art. 44 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili

    Anche in caso di mancata denunzia tempestiva, l'acquirente può chiedere riduzione del prezzo o danni, escluso il lucro cessante, solo se prova una scusa ragionevole per l'omissione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nell'an e non completamente privo di elementi di base; nel caso esaminato la questione è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella vendita internazionale disciplinata dalla Convenzione di Vienna, l'acquirente che lamenti vizi o difetti della merce deve provare di averli denunziati al venditore entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del bene e alle circostanze del caso.
  • La contestazione rivolta a un intermediario o mediatore non equivale di per sé a denunzia efficace, se non è dimostrato che tale soggetto rappresentasse il venditore o che abbia effettivamente trasmesso la denunzia al venditore.
  • Il riconoscimento dei vizi idoneo a incidere sull'onere di denunzia deve provenire dal venditore o comunque da un soggetto munito di poteri riferibili ad esso; la dichiarazione di un terzo intermediario non è sufficiente, da sola, a far venir meno l'onere di tempestiva contestazione.
  • L'eccezione prevista dall'art. 44 CISG richiede un'allegazione e una prova specifica della ragione scusabile della mancata denunzia tempestiva; in mancanza, non può essere invocata per superare la decadenza.
  • In sede di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivato, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla mancata prova dei poteri rappresentativi del soggetto a cui la denunzia è stata indirizzata.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

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