Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conducente)
La controversia
La vicenda origina da un verbale elevato dalla Polizia Stradale a carico del conducente di un autocarro adibito al trasporto di cose, ritenuto responsabile di sei violazioni dell'art. 19 della legge n. 727/1978 per non aver esibito, durante il controllo, i fogli di registrazione o dischi cronotachigrafici relativi ai sei giorni precedenti. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione sostenendo che l'obbligo di conservazione/esibizione riguardasse un arco di 28 giorni e che, quindi, la contestazione fosse stata illegittimamente frazionata in più violazioni. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione; il Tribunale, in appello, ha invece accolto il gravame, riducendo la sanzione a un importo inferiore, ritenendo che il principio affermato in precedenti arresti della Cassazione sulla conservazione dei dischi cronotachigrafici riguardasse l'impresa di trasporto e non l'obbligo di esibizione del conducente. La Prefettura ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 19 della legge n. 727/1978 e degli artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985, sostenendo che l'illecito del conducente che non esibisce i fogli relativi ai 28 giorni precedenti è un illecito unico per ciascun giorno/foglio non mostrato e che la finalità della norma è garantire l'immediatezza del controllo e la sicurezza stradale. La Corte ha respinto il ricorso, richiamando un recente e vincolante arresto della Corte di giustizia dell'Unione europea che interpreta l'art. 15, par. 7, lett. a), del regolamento n. 3821/85 come imposizione di un obbligo unico riferito all'intero periodo di 29 giorni, la cui violazione integra un'unica infrazione istantanea sanzionabile una sola volta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura. Ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale, poiché, alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'obbligo del conducente di presentare i fogli di registrazione relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti è un obbligo unitario e la sua violazione costituisce una sola infrazione istantanea, non reiterabile per ciascun giorno o ciascun foglio mancante. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche e della necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. È stato inoltre escluso l'obbligo per la P.A. ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 della legge n. 727/1978
è la norma sanzionatoria richiamata dalla contestazione; la sua applicazione va coordinata con l'obbligo di esibizione dei fogli di registrazione previsto dalla disciplina europea sui cronotachigrafi.
artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985
l'art. 15, par. 7, lett. a), impone al conducente un obbligo unico di presentazione dei fogli di registrazione relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti; la violazione integra un'infrazione unica e istantanea, sanzionabile una sola volta.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.
art. 267 TFUE
l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale è vincolante per il giudice nazionale e si applica anche ai rapporti sorti prima della sentenza interpretativa, salvo eccezioni di certezza del diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
nel caso non sono stati ravvisati i presupposti per porre a carico della P.A. ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato, la cui debenza è stata esclusa per la P.A. ricorrente.
Massime di principio
- Quando una norma dell'Unione europea è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della Corte di giustizia, il giudice nazionale deve attenersi a tale lettura, che chiarisce la portata della disposizione come se fosse sempre stata quella.
- Se l'obbligo imposto dalla disciplina è unitario e riferito a un arco temporale complessivo, la sua violazione integra un'unica infrazione istantanea e non può essere artificialmente frazionata in tante violazioni quanti sono i giorni o i documenti non esibiti.
- Ai fini della sanzionabilità amministrativa, occorre individuare correttamente l'oggetto dell'obbligo violato: se la norma richiede la disponibilità dei documenti al momento del controllo per un periodo determinato, la mancata esibizione di parte di essi non consente, di regola, di moltiplicare la sanzione oltre l'unità dell'illecito.
- La complessità della questione giuridica e la necessità di un rinvio pregiudiziale possono giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
- Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando operi il principio di non debenza dell'imposta a carico dello Stato verso sé medesimo.
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