Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una imbarcazione di nuova costruzione, con contestuale previsione di pagamento parziale tramite permuta di un'unità usata e di successiva rinegoziazione dell'operazione in funzione di un leasing. La società poi fallita sosteneva di avere diritto al saldo del prezzo, assumendo che l'acquirente non avesse adempiuto integralmente alle obbligazioni assunte, perché non era stata conseguita la disponibilità giuridica dell'imbarcazione usata destinata alla permuta e perché il corrispettivo ricevuto dalla finanziaria era inferiore al prezzo complessivo pattuito. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento di euro 118.800, deducendo: 1) violazione degli artt. 1329, 1372, 1195 e 2735 c.c., sostenendo che il rapporto fosse integralmente regolato dal rogito notarile del 26.5.2009 e che in tale atto fosse contenuta quietanza di pagamento dell'intero prezzo; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo di avere consegnato materialmente l'imbarcazione usata e i documenti e che la controparte l'avesse ritirata; 3) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione della documentazione prodotta e dell'assunto che la venditrice si fosse accollata il leasing o il pagamento delle rate residue; 4) violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 1176 c.c., ribadendo la propria diligente esecuzione e l'obbligo della venditrice di farsi carico delle rate residue del leasing nonostante il diniego del creditore originario al subentro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati anche come violazioni di legge, mirassero in sostanza a contestare il giudizio di fatto compiuto dalla corte d'appello sull'esistenza e sul contenuto degli accordi tra le parti e sull'adempimento delle rispettive obbligazioni. Ha escluso vizi motivazionali rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la motivazione della sentenza impugnata era completa e intellegibile e che non ricorreva alcuna anomalia motivazionale. Nel merito, ha condiviso l'interpretazione della corte territoriale secondo cui gli accordi integrativi del 21.5.2009 non ponevano a carico della società fallita il rischio del mancato consenso del terzo finanziatore al subentro nel leasing; ha rilevato inoltre che non risultava una quietanza di pagamento rilasciata in favore dell'acquirente, ma solo una dichiarazione verso la finanziaria qualificabile come delegazione di pagamento. Ha infine richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, non censurabile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei casi di effettiva deroga ai rispettivi precetti. Conseguentemente, l'acquirente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal curatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha osservato che le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che il motivo riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, ma esclude che nel caso vi sia un vizio motivazionale rilevante secondo i criteri delle Sezioni Unite.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione delle prove.
la sua violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisca a prove soggette a diverso regime il valore di prova libera, o viceversa; non è censurabile il mero apprezzamento del materiale probatorio.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita vincolatività degli accordi intercorsi.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rogito avrebbe regolato in via esclusiva il rapporto obbligatorio.
richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione del pagamento, ma non accolto dalla Corte come decisivo nella fattispecie.
invocato dalla ricorrente per attribuire alla quietanza valore confessorio; la Corte distingue però tra quietanza tipica e atipica.
richiamato in via analogica per affermare che la quietanza tipica fa piena prova del pagamento e può essere contestata solo per errore di fatto o violenza.
invocato dalla ricorrente per sostenere la conformità dell'assetto negoziale prescelto all'autonomia contrattuale.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto, ma la Corte ha seguito l'interpretazione data dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione secondo buona fede degli accordi.
richiamato dalla ricorrente per affermare la propria diligenza nell'adempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: quando la critica investe la ricostruzione degli accordi e l'apprezzamento delle prove, il sindacato di legittimità è limitato ai soli vizi motivazionali tipizzati.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo in presenza di un'omissione su un fatto storico decisivo o di un'anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La quietanza indirizzata al destinatario del pagamento fa piena prova dell'avvenuto adempimento solo se ha natura di quietanza tipica; quando invece la dichiarazione è resa verso un terzo e ha funzione diversa, il suo valore probatorio è liberamente apprezzabile dal giudice.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: decisione fondata su prove non dedotte dalle parti o applicazione di un regime probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare la preferenza accordata dal giudice a una prova rispetto a un'altra.
- In presenza di accordi negoziali complessi, l'interpretazione della volontà contrattuale e l'individuazione dell'effettivo assetto di rischi tra le parti rientrano primariamente nel giudizio di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente e completa.
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