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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30667/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la cartella di pagamento per IRES 2008 emessa all’esito di controllo automatizzato. In primo grado il ricorso contro la cartella era stato accolto. In cassazione la società articolava cinque motivi: (1) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla dedotta inesistenza della notifica della cartella, sulla carenza di motivazione e sulla mancata notifica dell’atto prodromico; (2) omessa pronuncia sull’asserita genericità dei motivi di appello dell’Ufficio; (3) omessa valutazione della mancata notifica dell’avviso bonario; (4) erronea affermazione della competenza dell’ufficio di Benevento, che secondo la ricorrente spettava invece all’ufficio di Roma in base alla sede fiscale dell’anno d’imposta; (5) nullità della notifica della cartella perché eseguita a mezzo posta in violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’omessa pronuncia della CTR, osservando che l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio implicava il rigetto delle doglianze della contribuente. Ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulate come questioni di diritto e non di fatto. Nel merito, ha ritenuto corretta la decisione della CTR sulla legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato senza previo avviso bonario, in assenza di irregolarità della dichiarazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre confermato la validità della notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Nessuna statuizione sulle spese per mancata partecipazione delle intimate in cassazione. È stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di appello, accogliendo il gravame dell’altra parte, comporta implicitamente il rigetto delle censure incompatibili con la soluzione adottata.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure sono inammissibili se, sotto la veste del vizio motivazionale, si prospettano questioni di diritto anziché un vero fatto decisivo omesso.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze difensive, ma non è ritenuto violato.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente per la pretesa genericità dell’appello, ma la censura non è accolta.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla mancata notifica dell’avviso bonario; la Corte ritiene legittima la cartella in assenza di irregolarità dichiarative.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È invocato dalla ricorrente per contestare la competenza dell’ufficio, ma la Corte conferma la soluzione del giudice di merito.

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dall’avviso bonario, quando non emergano irregolarità nella dichiarazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È consentita la notifica diretta della cartella da parte del concessionario della riscossione a mezzo posta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di appello, accogliendo l’impugnazione principale, risulti logicamente incompatibile con l’accoglimento delle censure formulate dalla controparte e quindi le respinga implicitamente.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per introdurre questioni di diritto sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è ammissibile solo se investe un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la cartella di pagamento può essere legittimamente emessa e notificata anche senza previo avviso bonario quando non siano riscontrate irregolarità nella dichiarazione.
  • Il concessionario della riscossione può procedere alla notifica diretta della cartella mediante posta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se previsti dalla normativa processuale.
  • Le contestazioni sulla competenza dell’ufficio emittente e sulla ritualità della notifica devono confrontarsi con la disciplina specifica del controllo automatizzato e della riscossione, non potendo prevalere in astratto su regole speciali che legittimano l’atto in presenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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