Cassazione Civile, Ordinanza n. 32380/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell'imposta di registro dovuta in relazione alla tassazione di un atto giudiziario (decreto ingiuntivo). In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata accolta solo limitatamente a interessi e sanzioni; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha poi accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di contraddittorio, perché l'agente della riscossione non era stato evocato nell'appello principale nonostante avesse partecipato al primo grado e avesse proposto controdeduzioni contenenti anche motivi incidentali su decadenza e motivazione della cartella; 2) violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 per omessa notificazione dell'appello anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; 3) violazione di norme sulla notificazione telematica e sulla prescrizione, assumendo l'inesistenza della notifica della cartella via PEC perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri, con conseguente inefficacia interruttiva; 4) violazione di norme sostanziali sulla prescrizione, sostenendo che sanzioni e interessi relativi all'imposta di registro si prescrivono in cinque anni e che, nella specie, tale termine era maturato; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente nel rigetto dei motivi incidentali; 6) violazione delle norme sulle spese di lite, chiedendo la compensazione o almeno la riduzione della liquidazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, reputandolo assorbente, perché nel caso di causa inscindibile l'appello avrebbe dovuto essere instaurato anche nei confronti dell'agente della riscossione, essendo stati dedotti in primo grado anche vizi propri della cartella; ha richiamato il principio per cui l'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e, nelle cause inscindibili o dipendenti, opera l'obbligo di integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per nullità dell'intero giudizio di secondo grado e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; i restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata per nullità dell'intero procedimento di secondo grado, perché l'appello era stato deciso senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, necessaria parte del giudizio in ragione dei vizi propri della cartella dedotti anche in appello incidentale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché provveda a integrare il contraddittorio e riesaminare la controversia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di contraddittorio può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Sono stati prospettati diversi motivi di violazione di legge, poi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
Nel processo tributario rileva ai fini della legittimazione passiva dell'agente della riscossione quando si contestano vizi propri dell'atto di riscossione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La partecipazione dell'agente della riscossione è necessaria nelle controversie aventi a oggetto vizi propri della cartella o dell'atto di riscossione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
"Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
La norma non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; l'obbligo di evocare tutte le parti opera secondo le regole degli artt. 331 e 332 c.p.c. solo nelle cause inscindibili o dipendenti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
Le controdeduzioni contenenti appello incidentale devono essere depositate nei termini previsti quando la controversia riguarda cause inscindibili o dipendenti.
Nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non evocate in appello; nelle cause inscindibili o dipendenti tale integrazione è necessaria.
Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, ma la questione è rimasta assorbita.
l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1
Richiamata dal ricorrente sulla notificazione telematica della cartella, ma la questione è rimasta assorbita.
d.l. n. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16-ter, conv. in l. n. 221/2012
Richiamati dal ricorrente in tema di notifiche via PEC, ma non esaminati nel merito per assorbimento.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla notifica della cartella di pagamento, ma la censura è rimasta assorbita.
regolamento UE n. 910/2014, art. 44, comma 1, lett. b)
Richiamato dal ricorrente in tema di validità della notificazione elettronica, ma non oggetto di decisione nel merito.
d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 16, 17 e 20
Richiamati dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, ma la questione è rimasta assorbita.
Invocato dal ricorrente per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, ma non esaminato per assorbimento.
d.P.R. 26 aprile 1986, art. 78
Richiamato dal ricorrente in relazione alla debenza di sanzioni e interessi, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la motivazione apparente della sentenza d'appello, ma la censura è rimasta assorbita.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, commi 2 e 2-sexies
Richiamato dal ricorrente sulle spese di lite e sulla riduzione della liquidazione, ma la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presenza dell'agente della riscossione nel giudizio di appello dipende dalla natura della controversia: se sono dedotti anche vizi propri della cartella o dell'atto di riscossione, la causa è inscindibile o dipendente e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dell'agente.
- L'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone un litisconsorzio automatico e indiscriminato in appello verso tutte le parti di primo grado, perché resta fermo il sistema delle cause scindibili, inscindibili e dipendenti previsto dal codice di procedura civile.
- Quando il giudizio di appello è definito senza integrare il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, la sentenza e l'intero procedimento di secondo grado sono nulli e la cassazione deve disporre il rinvio al giudice competente per il nuovo esame.
- Se il motivo di ricorso che investe la regolarità del contraddittorio è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- In materia tributaria, la censura sulla notifica della cartella e sulla sua idoneità a interrompere la prescrizione, così come le questioni sulla prescrizione delle sanzioni e sugli importi di spese di lite, non sono scrutinabili quando la decisione viene cassata per un vizio processuale assorbente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32209/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →