Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26126/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva solo parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 limitatamente a ricavi ritenuti occultati mediante la fittizia contabilizzazione di restituzioni di finanziamenti mai realmente erogati, per complessivi 112.022,27 euro (62.022,27 euro verso la controllata e 50.000 euro verso il socio). Con il primo motivo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta irrilevanza, ai fini di una sopravvenienza attiva, della ritenuta fittizietà del finanziamento verso la controllata. Con il secondo lamentava nullità per difetto assoluto di motivazione sul medesimo rilievo. Con il terzo deduceva violazione degli artt. 88 e 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'inesistenza del finanziamento non consentisse comunque di qualificare la somma come sopravvenienza attiva tassabile e che, in realtà, l'Ufficio mirasse a recuperare costi asseritamente inesistenti senza adeguata prova. Con il quarto motivo denunciava ultrapetizione per avere la CTR affermato l'inesistenza del finanziamento di 150.000 euro del socio, circostanza non contestata nell'atto impositivo. Con il quinto reiterava la nullità per difetto assoluto di motivazione sul rilievo relativo alla presunta omessa contabilizzazione di ricavi per 50.000 euro, sostenendo che la CTR non avesse spiegato il nesso tra la falsa restituzione del finanziamento e l'esistenza di ricavi in nero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato se la questione fosse stata specificamente riproposta in appello; il secondo è stato travolto dal rigetto del primo; il terzo è stato respinto perché fondato su una ricostruzione fattuale non corrispondente alla sentenza impugnata, che non aveva parlato di sopravvenienze attive ma di maggiori ricavi occultati mediante fittizi finanziamenti e inesistenti passività; il quarto è stato ritenuto infondato perché la contestazione del finanziamento soci emergeva dagli atti e l'interpretazione dell'avviso di accertamento da parte del giudice di merito è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo violazione dei canoni ermeneutici non dedotta; il quinto è stato respinto perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente e intelligibile, sicché al più si sarebbe trattato di una insufficienza motivazionale non più deducibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone il divieto di omessa pronuncia e di ultrapetizione; la censura è inammissibile se la questione non risulta specificamente riproposta in appello o se la pretesa eccedenza non emerge in modo coerente dagli atti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio di nullità perché la motivazione della CTR era presente e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza, ritenuta non mancante nel caso esaminato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 56 D.Lgs. 546/1992

    le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; in cassazione non possono essere esaminate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità processuali come omessa pronuncia, ultrapetizione o difetto di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 88, comma 1, TUIR

    definisce le sopravvenienze attive; nel caso concreto la Corte ha escluso che l'accertamento fosse stato fondato su tale categoria reddituale.

  • art. 109 TUIR

    richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione dei componenti di reddito; la censura è stata respinta perché basata su una premessa fattuale errata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le presunzioni dell'Ufficio fossero state valutate dal giudice di merito e che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema IVA; la censura è stata respinta in quanto non coerente con la reale ratio dell'accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In cassazione la censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello; opera il principio di rinuncia alle questioni non riproposte ex art. 56 D.Lgs. 546/1992.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto: la Corte di cassazione controlla la coerenza giuridica della decisione impugnata, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito qualifica una ripresa fiscale come maggiori ricavi occultati mediante poste passive fittizie, non è censurabile in cassazione una doglianza che assuma, senza riscontro testuale, che l'accertamento riguardi invece sopravvenienze attive.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente se rende percepibile il nucleo logico della decisione; un'omessa analitica confutazione di tutte le difese può al più integrare un vizio di insufficienza motivazionale, non più deducibile secondo l'attuale art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'interpretazione dell'avviso di accertamento da parte del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto sindacabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, che deve essere specificamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.