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Sentenza

Sentenza del 20/03/2025 n. 7492 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’ingiunzione di pagamento n. (------), notificata il 29 gennaio 2015 per complessivi 3.002,45 euro, relativa all’ICI 2006 su terreni nel Comune di Gizzeria e fondata su un avviso di accertamento. La contribuente contestava, con tre motivi, la legittimazione della concessionaria a emettere l’ingiunzione e, in particolare, la validità dell’affidamento del servizio per asserite irregolarità della procedura di evidenza pubblica e dei rinnovi; sosteneva inoltre che fosse necessario il visto di esecutorietà di un funzionario comunale e deduceva la decadenza dalla potestà impositiva. In via preliminare invocava anche l’annullamento automatico dei carichi di modesto importo, facendo valere la propria quota ereditaria di 1/3.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancato deposito dell’avviso di ricevimento: il documento era stato depositato telematicamente con la memoria prima dell’udienza, consentendo di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio. Ha escluso l’annullamento automatico del debito: per la quota ereditaria della ricorrente l’importo superava di poco 1.000 euro, soglia che precludeva il beneficio anche per gli accessori. Sul merito, ha rigettato il primo motivo: i concessionari iscritti all’albo possono utilizzare l’ingiunzione fiscale e questa non necessita del visto di esecutorietà, essendo esecutiva di diritto. Ha accolto il secondo motivo: il giudice tributario può sindacare incidentalmente e, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi di affidamento del servizio, senza che sia necessaria la loro autonoma impugnazione; la sentenza d’appello aveva invece ritenuto tali atti insindacabili per mancata impugnazione. Il terzo motivo, relativo alla decadenza, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria del 2 maggio 2019 è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Il rinvio dovrà quindi riesaminare la contestazione sulla legittimità dell’affidamento; non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’annullamento dell’ingiunzione.

Norme richiamate

  • Art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.

    Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell' art. 149 , ultimo comma, cod. proc. civ.

    Per verificare il perfezionamento e la tempestività della notifica postale del ricorso occorre l’avviso di ricevimento, che attesta la consegna al destinatario.

  • Art. 291 cod. proc. civ.

    La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ.

    La mancanza dell’avviso di ricevimento non può essere rimediata mediante rinnovazione della notificazione; nel caso concreto, tuttavia, il documento fu depositato prima dell’udienza.

  • Art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    L'annullamento ai sensi della menzionata disposizione dei debiti tributari inferiori ad Euro 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo.

    Quando ricorrono i presupposti temporali e di importo, l’annullamento opera automaticamente e può determinare la cessazione della materia del contendere; lo sgravio non è costitutivo. Nel caso specifico il beneficio non è stato riconosciuto perché la quota di debito della ricorrente superava la soglia.

  • Art. 1, commi 222, 227 e 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Per cui, essendo stato iscritto a ruolo soltanto nell'anno 2015, il debito portato dall'ingiunzione di pagamento (ICI relativa all'anno 2006) potrebbe astrattamente usufruire dell'annullamento ex lege nei limiti consentiti dall' art. 1 , comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , sempre che l'importo complessivo (per capitale ed accessori) non oltrepassi il limite invalicabile di Euro 1.000,00 dopo il frazionamento corrispondente alla misura della quota ereditaria.

    Per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2015 agli agenti della riscossione per conto degli enti locali, l’annullamento previsto dal comma 227 riguarda, di regola, soltanto gli accessori e non il capitale; il limite di 1.000 euro va verificato considerando la quota di debito imputabile al coerede. Se tale quota supera la soglia, il beneficio non opera.

  • Art. 65, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 752 e 1295 cod. civ.

    In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.

    Per i debiti ereditari relativi all’ICI, non operando la regola di solidarietà prevista per le imposte dirette dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, gli eredi rispondono pro quota secondo le rispettive quote ereditarie.

  • Art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 4, comma 2-sexies, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

    I Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo previsto dall' art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, essendo tale affidamento consentito dall' art. 4 , comma 2-sexies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

    Il Comune può affidare a un concessionario iscritto all’albo la riscossione coattiva dei tributi mediante ingiunzione fiscale; l’iscrizione all’albo e la normativa richiamata consentono tale modalità di riscossione.

  • Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, art. 2, comma 2; art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Ad ogni modo, tale disposizione è stata tacitamente abrogata dall' art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , a tenore del quale: "Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto".

    L’ingiunzione fiscale è esecutiva di diritto: non è necessario il visto di esecutorietà del pretore né, per l’ingiunzione, un visto sostitutivo del funzionario comunale. L’atto deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile o dal legale rappresentante del concessionario.

  • Art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    In tema di ICI (ma anche di TARSU), ove il Comune, ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario, al quale è, pertanto, conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie.

    L’affidamento conforme alla legge attribuisce al concessionario i poteri di accertamento e riscossione e la legittimazione processuale nelle relative controversie; la regolarità della delega può essere contestata dal contribuente indicando i vizi amministrativi pertinenti.

  • Art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ove il contribuente contesti il regolare conferimento dall'ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione (in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica), l' art. 7 , comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , riserva al giudice tributario un sindacato incidentale di legittimità che può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all'affidamento del servizio ed al conseguente annullamento dell'atto impositivo o esattivo (per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria).

    Nel giudizio contro l’atto impositivo o esattivo, il giudice tributario può esaminare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi che affidano il servizio e disapplicarli, con possibile annullamento dell’atto conseguente. Non è indispensabile impugnare autonomamente la convenzione o la delibera di affidamento.

  • Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    Si tratta pur sempre di atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione e della riscossione, che possono essere disapplicati dal giudice tributario in sede di impugnazione dei conseguenti atti impositivi o esattivi.

    Gli atti amministrativi presupposti possono essere oggetto di disapplicazione incidentale nel giudizio sull’atto tributario che ne costituisce applicazione, senza che ciò comporti l’annullamento autonomo della convenzione accessoria tra ente e concessionario.

  • Art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    La corretta qualificazione del vizio denunciato col ricorso per cassazione deve essere rapportata alla prospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è soltanto l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.

    I motivi di cassazione si qualificano in base alle argomentazioni effettivamente sviluppate, non soltanto alla rubrica. I vizi indicati formalmente ma non argomentati non sono scrutinabili come censure autonome.

  • Art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Dovendo escludersi le deduzioni di nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento ovvero di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (peraltro, preclusa dalla c.d. "doppia conforme" ex art. 348-ter , quinto comma, cod. proc. civ.) che non sono state sviluppate nella parte espositiva del ricorso e devono, pertanto, essere considerate come non proposte perché semplicemente indicate in rubrica, ma non argomentate.

    Nel caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo incontra la preclusione prevista dalla norma; inoltre, un vizio solo menzionato in rubrica, senza argomentazione, è considerato non proposto.

Massime di principio

  • La notifica postale del ricorso per Cassazione deve essere provata con l’avviso di ricevimento, che può essere depositato fino all’udienza o all’adunanza nei termini indicati dalla decisione. Se manca e non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, il ricorso è inammissibile e la notificazione non può essere rinnovata.
  • L’annullamento automatico dei carichi di modesto importo si applica solo se ricorrono tutti i presupposti normativi, compresa la soglia economica. Per i debiti ereditari relativi all’ICI, la soglia va verificata sulla quota individuale del coerede, che risponde pro quota in mancanza di una norma speciale di solidarietà.
  • Un concessionario iscritto all’albo può riscuotere i tributi comunali mediante ingiunzione fiscale. L’ingiunzione è esecutiva di diritto e non richiede il visto di esecutorietà del pretore o del funzionario comunale, fermo l’obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto competente.
  • Se il contribuente contesta che l’affidamento del servizio al concessionario sia stato regolare, il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità degli atti di affidamento nel giudizio sull’atto di riscossione e, se li disapplica, annullare quest’ultimo per difetto di legittimazione sostanziale. La mancata impugnazione autonoma della delibera o della convenzione non rende di per sé insindacabile l’affidamento.
  • Una cassazione con rinvio che accoglie la contestazione sul procedimento di affidamento non equivale a un annullamento definitivo dell’atto tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare la legittimità dell’affidamento e decidere le conseguenze sul caso concreto.

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