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Sentenza

Sentenza del 20/03/2025 n. 7494 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento in rettifica del 12 luglio 2017, notificato il 16 novembre 2017, per complessivi Euro 5.823,40. La contribuente aveva contestato l’atto sostenendo, tra l’altro, l’irregolarità dell’affidamento e della notifica tramite concessionaria, l’invalidità della notifica in relazione a una successione ereditaria, l’insufficienza della prova della pretesa tributaria e la limitata edificabilità dei terreni. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro aveva rigettato il ricorso il 19 novembre 2021; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva rigettato l’appello il 15 dicembre 2022. In Cassazione A.A. ha articolato tre motivi, denunciando violazioni di legge e vizi processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo motivo non si confrontava con la decisione impugnata: l’avviso era stato emesso e sottoscritto dal funzionario comunale, mentre la concessionaria aveva curato soltanto la notifica; le contestazioni sulle procedure di affidamento erano pertanto estranee alla ratio decidendi. Il secondo motivo, relativo alla notifica e alla successione ereditaria, era generico, privo di autosufficienza e non indicava concretamente il vizio né dove la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi; la decisione d’appello aveva inoltre ritenuto regolare la notifica postale. Il terzo motivo non poteva fondarsi sul nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, perché la disposizione si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, mentre questo giudizio era già pendente; in ogni caso, la censura contestava la valutazione delle prove, non un’effettiva inversione dell’onere probatorio. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse valutato i valori dei terreni sulla base degli strumenti urbanistici e delle delibere comunali, a fronte della mancata indicazione da parte della contribuente di un diverso valore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune vittorioso era rimasto intimato. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

    la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso

    I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata; censure non pertinenti al decisum sono inammissibili.

  • Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    la notificazione di un atto impositivo può essere eseguita direttamente a mezzo posta dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, trovando applicazione in questo caso le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

    La notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo segue le regole del servizio postale ordinario richiamate dalla disposizione e non richiede le formalità proprie della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • Art. 1335 cod. civ.

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione

    La dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile dimostrando l’impossibilità incolpevole di averne conoscenza.

  • Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130

    in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta

    La nuova disciplina dell’onere probatorio tributario, qualificata come sostanziale, si applica soltanto ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • Art. 2697 cod. civ.

    L'infrazione alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. [...] si può configurare soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche nell'ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

    La violazione dell’onere probatorio ricorre se il giudice ne attribuisce il carico alla parte sbagliata; non coincide con la contestazione dell’apprezzamento delle prove, che riguarda la valutazione del merito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione occorre spiegare in modo puntuale perché la decisione impugnata sarebbe giuridicamente errata: contestazioni che riguardano questioni estranee alla sua motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se l’atto impositivo è emesso e sottoscritto dall’ente, il fatto che una concessionaria ne curi la sola notifica non rende automaticamente l’atto imputabile alla concessionaria né dimostra un vizio dell’accertamento.
  • Chi contesta una notifica deve indicare in concreto il vizio, i fatti rilevanti e dove la questione sia stata proposta nei gradi precedenti; allegazioni generiche o non autosufficienti possono risultare inammissibili.
  • La disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 si applica, secondo la decisione, ai giudizi tributari introdotti dopo il 16 settembre 2022 e non a quelli già pendenti.
  • Contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove non equivale a dimostrare una violazione dell’onere probatorio: quest’ultima richiede che il giudice abbia posto il carico della prova sulla parte sbagliata.
  • Per contestare il valore attribuito a terreni, non basta affermare che la loro edificabilità è limitata: è necessario supportare la contestazione e, ove possibile, indicare il valore alternativo ritenuto corretto.

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