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Sentenza

Sentenza del 20/03/2025 n. 7493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento notificata il 1° dicembre 2015 per complessivi 676,88 euro, relativa all’ICI 2007 su un terreno. A.A. contestava, in particolare, la legittimazione della concessionaria a emettere l’ingiunzione, deducendo l’illegittimità dell’affidamento del servizio per irregolarità nella procedura di evidenza pubblica e nel rinnovo della convenzione. Con un ulteriore motivo sosteneva la decadenza dalla potestà impositiva. La sentenza d’appello aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo la concessionaria legittimata e le contestazioni sulla procedura di affidamento estranee alla giurisdizione tributaria; aveva inoltre considerato precluse le contestazioni sul merito della pretesa per la definitività dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per gli accessori dell’ingiunzione — interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora — in applicazione della disciplina dell’annullamento parziale dei carichi fino a 1.000 euro. Ha accolto il primo e il secondo motivo: il giudice tributario può sindacare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti all’imposizione o alla riscossione e, se ne ricorrono i presupposti, disapplicarli, con possibile annullamento dell’atto esattivo per difetto di legittimazione della concessionaria. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulla decadenza. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio dovrà valutare la contestata regolarità dell’affidamento; la Cassazione non ha deciso definitivamente tale questione.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 222, 227 e 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Nel caso di specie, essendo stato iscritto a ruolo soltanto nell'anno 2015, il debito portato dall'ingiunzione di pagamento (ICI relativa all'anno 2007) può usufruire dell'annullamento ex lege soltanto nei limiti consentiti dall' art. 1 , comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , in quanto l'importo complessivo (per capitale ed accessori) non oltrepassa il limite invalicabile di Euro 1.000,00.

    Per i carichi fino a 1.000 euro affidati entro il 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali, come un Comune, l’annullamento riguarda soltanto sanzioni e interessi, non il capitale né le spese di riscossione e notificazione, salvo che l’ente abbia deliberato tempestivamente di non applicare il beneficio.

  • Art. 7, comma 5, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Pertanto, ove il contribuente contesti il regolare conferimento dall'ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione (in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica), l' art. 7 , comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , riserva al giudice tributario un sindacato incidentale di legittimità che può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all'affidamento del predetto servizio ed al conseguente annullamento dell'atto impositivo o esattivo (per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria).

    Il giudice tributario può esaminare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi che costituiscono presupposto dell’accertamento o della riscossione, inclusi quelli relativi all’affidamento del servizio; se illegittimi, può disapplicarli e annullare l’atto conseguente per carenza di legittimazione sostanziale della concessionaria.

  • Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    In tema di ICI (ma anche di TARSU), ove il Comune, ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario, al quale è, pertanto, conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega (che costituisce presupposto imprescindibile dell'atto impositivo o esattivo), grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità in relazione alle patologie tipiche degli atti amministrativi (incompetenza, violazione di legge o regolamento, eccesso di potere).

    Il Comune può affidare a un soggetto terzo il servizio di accertamento e riscossione, conferendogli i relativi poteri e la legittimazione processuale. Il contribuente che contesta il conferimento deve indicare concretamente i vizi dell’atto amministrativo, quali incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.

  • Art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    Difatti, si tratta pur sempre di atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione e della riscossione, che possono essere disapplicati dal giudice tributario in sede di impugnazione dei conseguenti atti impositivi o esattivi, pur non influendo sul loro contenuto.

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo presupposto impugnando l’atto impositivo o esattivo che ne costituisce applicazione; la disapplicazione non annulla in via generale l’atto presupposto, ma incide sulla controversia tributaria concreta.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto tributario emesso da un concessionario, è possibile contestare davanti al giudice tributario anche la legittimità degli atti amministrativi che gli hanno conferito il potere di accertamento o riscossione, purché i vizi siano indicati in modo specifico e riconducibili alle patologie dell’atto amministrativo.
  • Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti di affidamento illegittimi e annullare l’atto tributario conseguente per difetto di legittimazione sostanziale del concessionario; non decide però, con ciò, l’annullamento generale della convenzione tra ente e concessionario.
  • Per i carichi comunali fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, la disciplina richiamata annulla in via automatica gli accessori indicati dalla legge, ma non il capitale; occorre inoltre verificare se l’ente abbia deliberato entro il termine previsto di non applicare il beneficio.
  • La Cassazione può accogliere il ricorso su una questione processuale o di legittimità e rinviare al giudice di merito, senza stabilire essa stessa se la procedura di affidamento fosse effettivamente irregolare. In tal caso, sul rinvio resta da valutare la fondatezza concreta dei vizi dedotti.

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