Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2025 n. 7495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato l’avviso di accertamento IMU 2018, notificato il 27 dicembre 2023 da N. O. V. Srl, sostenendone la nullità perché la società non era iscritta né all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 né alla relativa sezione separata. N. O. V. sosteneva di poter operare quale società di progetto costituita ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 50/2016, subentrata nella concessione aggiudicata alla sua socia unica M. Spa, iscritta all’albo. Il giudice tributario ha quindi chiesto alla Cassazione di chiarire se la società di progetto potesse utilizzare i requisiti della società aggiudicataria. Il Comune aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Dopo l’ordinanza di rinvio del 23 maggio 2024, è intervenuta la L. 15/2025, che ha introdotto una norma dichiaratamente interpretativa: le società di progetto non devono essere iscritte all’albo quando lo è la società aggiudicataria loro socia, e gli atti da esse emessi sono legittimi, restando l’aggiudicataria responsabile in solido. La Cassazione ha ritenuto che tale intervento legislativo facesse venir meno il presupposto delle gravi difficoltà interpretative richiesto dall’art. 363-bis c.p.c.; ha pertanto dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale e restituito gli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Non ha deciso il merito del ricorso di A.A. né l’eccezione del Comune: il giudice tributario dovrà definire la lite e provvedere anche sulle spese della fase di rinvio. Nessuna somma o sanzione è stata liquidata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 14-septies, della L. 21 febbraio 2025, n. 15 (norma interpretativa relativa agli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1, e 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997)

    A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società

    La norma chiarisce che la società di progetto può svolgere le attività di accertamento e riscossione senza iscrizione propria all’albo se la società aggiudicataria, che ne è socia, è iscritta. Gli atti emessi dalla società di progetto sono considerati legittimi, mentre l’aggiudicataria resta responsabile in solido. La Cassazione ha applicato questo intervento sopravvenuto per rilevare che non sussistevano più le gravi difficoltà interpretative necessarie per il rinvio pregiudiziale.

  • Art. 363-bis c.p.c.

    Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di "gravi difficoltà interpretative" ex art. 363 bis co. 1° n. 2) cod. proc. civ.

    Il rinvio pregiudiziale presuppone, tra l’altro, gravi difficoltà interpretative sulla questione di diritto. Se una norma sopravvenuta interpretativa chiarisce la questione, tale presupposto viene meno e il rinvio deve essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Per le società di progetto costituite per gestire servizi locali di accertamento e riscossione, la norma interpretativa del 2025 esclude la necessità di un’iscrizione autonoma all’albo quando la società aggiudicataria socia è già iscritta; gli atti emessi dalla società di progetto sono considerati legittimi.
  • La società aggiudicataria iscritta all’albo resta comunque responsabile in solido per le prestazioni erogate direttamente dalla società di progetto.
  • Una pronuncia che dichiara inammissibile un rinvio pregiudiziale non decide necessariamente la controversia tributaria sottostante: il giudice remittente deve applicare la disciplina sopravvenuta e decidere il merito, comprese le spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.