Sentenza del 20/03/2025 n. 7471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento n. (Omissis), di Euro 664.355,82, emessa dopo il controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione IVA 2010, con disconoscimento di un credito IVA della società incorporata. La CTP della Spezia aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro la cartella; la CTR della Liguria aveva confermato tale decisione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame della mancata indicazione, nella cartella, del termine per ricorrere, circostanza che avrebbe dovuto consentire la rimessione in termini; 2) invalidità della notifica via PEC perché la cartella era allegata in PDF e non in formato p7m, con richiamo agli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c.; 3) omesso esame e violazione dell’obbligo di motivazione della cartella ex art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a omessa pronuncia sul relativo motivo d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità della cartella. Il primo motivo è inammissibile perché proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. contro una decisione di doppia conforme senza indicare le differenti ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, la società non ha indicato dove avesse sollevato in precedenza la questione del termine per ricorrere, né ha riportato la cartella, e la circostanza era contestata. Il secondo motivo è inammissibile perché non documenta la precedente deduzione della questione fattuale relativa al formato della cartella e non individua le specifiche norme sulla notifica PEC che sarebbero state violate; la Corte ha comunque ricordato che la copia informatica di una cartella originariamente cartacea non deve necessariamente recare firma digitale. Il terzo motivo è inammissibile perché cumula censure eterogenee e attacca questioni di merito che la CTR, avendo dichiarato inammissibile il ricorso, non doveva esaminare; le considerazioni di merito svolte dalla CTR erano ad abundantiam. L’eccezione delle Agenzie secondo cui non sarebbe stata impugnata una seconda ratio autonoma è stata respinta: la statuizione di inammissibilità era pregiudiziale e le osservazioni sul merito non costituivano una ratio equiordinata. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 13.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e disciplina della doppia conforme (art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.; oggi art. 360, quarto comma, c.p.c.)
In casi siffatti, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado, la censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il ricorrente deve indicare il ..fatto storico.., il cui esame sia stato omesso, il ..dato.., testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ..come.. e il ..quando.. tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ..decisività..
Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione il fatto storico asseritamente trascurato, la sua fonte negli atti, quando sia stato discusso e perché sarebbe decisivo; la mera omissione di esaminare elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Questa Corte ha già ritenuto che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La notifica via PEC della copia informatica di una cartella originariamente cartacea non richiede, di per sé, che il documento sia firmato digitalmente; occorre tuttavia che eventuali contestazioni siano formulate in modo processualmente ammissibile e riferite alle regole applicabili.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo richiede di indicare le diverse ragioni fattuali delle due decisioni; non è sufficiente riproporre la censura nel merito.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito l’aveva sollevata e fornire gli elementi necessari a verificarlo.
- Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata menzione di ogni prova o argomento. Occorre precisare il fatto, la sua collocazione negli atti, la discussione tra le parti e la sua concreta decisività.
- Le doglianze sulla validità di una notifica telematica devono individuare le norme di legge asseritamente violate e documentare i fatti rilevanti, come il formato del documento; il richiamo diretto a parametri costituzionali non sostituisce la specifica censura di legge.
- Se il giudice dichiara il ricorso inammissibile, le considerazioni svolte successivamente sul merito, se formulate ad abundantiam, non costituiscono una decisione autonoma da impugnare e non impongono al giudice di esaminare le questioni di merito.
- La cumulazione in un unico motivo di censure eterogenee — omesso esame, violazione di legge e omessa pronuncia — può rendere la critica inammissibile se non consente di comprendere con precisione l’errore attribuito alla sentenza.
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