Sentenza del 19/03/2025 n. 813 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego del rimborso delle somme versate a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione relative al periodo aprile-dicembre 2020; il ricorrente deduceva l'erronea prevalenza della normativa comunitaria sulla normativa regionale/statale, sostenendo che la normativa regionale della Calabria consentiva di individuare la finalizzazione specifica del tributo; inoltre richiamava la L. 178/2020, art. 1, co. 628 che ha abrogato l'imposta, facendo comunque salve le obbligazioni già insorte, e affermava che il costo non graverebbe sul gestore ma sul consumatore finale.
La decisione
L'appello è stato ritenuto infondato e rigettato. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 9/11/2021, causa C-255/20, e la Cassazione n. 6687/2023) secondo cui l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE esclude imposte regionali sulle vendite di benzina che non presentino una finalità specifica vincolata. La Corte ha confermato che, in presenza di contrasto tra norma interna e diritto unionale, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile; la clausola di "salvo effetti" prevista dalla L. 178/2020 non può mantenere efficacia per obbligazioni insorte se la norma impositiva è incompatibile con il diritto UE. Per questi motivi l'appello è respinto e R. C. è condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
Interpretata nel senso che ostacola norme nazionali/regionale che istituiscono imposte sulle vendite di benzina prive di una finalità specifica vincolata; il gettito generico a favore del bilancio non è sufficiente
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Ha abrogato l'imposta (I.R.B.A.) dall'1.1.2021 prevedendo una clausola di salvezza per le obbligazioni pregresse; però tale clausola non può preservare effetti obbligatori se l'imposta è incompatibile con il diritto UE, per cui la norma interna va disapplicata
D.Lgs. 29/3/2010, n. 48
Atto di recepimento della direttiva nel diritto nazionale; costituisce contesto normativo per l'interpretazione della direttiva e dell'incompatibilità
Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Causa C-255/20, 9 novembre 2021
Ha stabilito che prodotti energetici possono essere gravati da tributi aggiuntivi solo se il gettito è vincolato ab origine ad una finalità specifica; ha efficacia retroattiva nei limiti dei rapporti non esauriti
Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 6687 del 06/03/2023
Ha affermato il principio che la norma nazionale che abroga l'I.R.B.A. ma salva le obbligazioni pregresse va disapplicata se contrasta con la sentenza della CGUE; il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni interne incompatibili con il diritto unionale
Massime di principio
- Il diritto dell'Unione prevale sulla normativa nazionale/regionale: un'imposta su prodotti energetici è legittima solo se il gettito è vincolato a una finalità specifica chiaramente individuabile fin dall'origine.
- La mera destinazione generica del gettito al bilancio regionale o territoriale non soddisfa il requisito di 'finalità specifica' richiesto dalla direttiva 2008/118/CE.
- Se una norma interna è in contrasto con il diritto UE, il giudice nazionale deve disapplicarla anche se una legge nazionale successiva ha abrogato il tributo ma ha cercato di salvaguardare le obbligazioni pregresse; la clausola di salvezza non può operare quando l'imposta è incompatibile con il diritto UE.
- La sentenza della Corte di Giustizia UE può avere efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti; ciò apre la possibilità di rimborsi per somme versate, salvo il limite dei rapporti già prescritti o esauriti.
- In contenziosi su tributi energetici, incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare che l'onere fiscale sia effettivamente trasferito al consumatore finale; in mancanza di tale prova, l'imposta può essere considerata gravante indebitamente.
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