Cassazione Civile, Ordinanza n. 33621/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da quattro ordinanze-ingiunzione emesse dall'autorità aeronautica per plurime violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli. La compagnia aerea propose opposizione davanti al Giudice di Pace di Bari, che la dichiarò inammissibile per tardività. In appello la società dedusse: 1) l'inesistenza o nullità della notificazione delle ordinanze-ingiunzione e, comunque, l'insufficienza della documentazione prodotta dall'autorità per provare la data di perfezionamento della notifica; 2) l'obbligo dell'amministrazione di notificare via PEC; 3) l'inesistenza della notifica per mancanza della relata e per asserita inosservanza delle forme richieste per la notificazione all'estero. Il ricorso per cassazione è stato proposto su tre motivi: violazione dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, dell'art. 22 L. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c. per errata attribuzione dell'onere della prova della tempestività; violazione dell'art. 5-bis D.Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 luglio 2011 per mancato uso della PEC; violazione delle norme sulla notificazione all'estero e delle relative linee guida ministeriali per aver ritenuto valida la notifica nonostante l'assenza della relata e l'uso di una certificazione consolare e del tracciamento postale irlandese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito si fondava sull'accertamento in concreto della data di perfezionamento della notifica e, in ogni caso, ha ribadito che l'opposizione alle sanzioni amministrative richiede una prova certa dell'intempestività e che la mancata allegazione della relata non comporta automaticamente inammissibilità. Ha respinto il secondo motivo affermando che la normativa sul digitale consente la notifica via PEC alle imprese, ma non impone tale modalità, restando possibile la notifica a mezzo posta. Ha respinto il terzo motivo riconoscendo che, per una sanzione amministrativa irrogata da una pubblica autorità, non si applicano la Convenzione dell'Aja del 1965 né il Regolamento UE n. 1393/2007, mentre trova applicazione la disciplina consolare e la legge dello Stato di destinazione; poiché l'Irlanda ammette l'invio diretto e il recapito risultava certificato tramite Consolato e tracking postale, la notifica era valida e l'opposizione era tardiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per il termine dell'opposizione; la Corte lo cita ma ritiene decisivo l'accertamento della tempestività in concreto e non un onere probatorio diverso da quello già elaborato dalla giurisprudenza.
richiamato per l'onere dell'opponente di allegare l'atto opposto; la Corte ribadisce che la mancanza della relata non vale di per sé a provare l'intempestività dell'opposizione.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla tempestività dell'opposizione.
consente la notifica dell'ordinanza-ingiunzione nelle forme dell'art. 142 c.p.c.
disegna una disciplina residuale per la notifica all'estero, operante solo quando non siano praticabili le convenzioni internazionali o la legge consolare; il riferimento alla legge consolare è letto alla luce del D.Lgs. 71/2011.
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
ritenuta inapplicabile alle notifiche di atti amministrativi/sanzionatori, perché limitata alla materia civile e commerciale.
Regolamento UE n. 1393/2007
art. 1; art. 13; art. 14; art. 16
ritenuto inapplicabile perché escluso per la materia amministrativa; il Regolamento prevede comunque che la prova della notifica possa essere data anche con mezzo equivalente alla raccomandata A/R.
L. 21 marzo 1983, n. 149
menzionata come legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1977.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
ritenuta non applicabile perché l'Irlanda non risulta tra gli Stati firmatari.
individua la disciplina consolare applicabile alla notificazione degli atti all'estero e abroga la precedente normativa richiamata dal codice di rito.
consente alle amministrazioni di usare modalità telematiche nei rapporti con le imprese e per la comunicazione dei provvedimenti amministrativi, ma non impone in via esclusiva la PEC.
DPCM 22 luglio 2011
prevede che, quando non sia prevista una diversa modalità telematica, le comunicazioni avvengano via PEC.
Regolamento (CE) n. 261/2004
è la fonte sostanziale delle compensazioni e dei poteri dell'autorità sanzionatoria nei confronti del vettore aereo.
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la dichiarazione di inammissibilità per tardività presuppone un accertamento certo e definitivo dell'intempestività; la mera difficoltà di verificare la data di notificazione non basta a fondare il rigetto in limine.
- La mancata allegazione della relata di notifica o di documentazione completa non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione, se dagli atti è comunque possibile ricostruire con certezza la data di perfezionamento della notifica.
- La disciplina sulla notifica all'estero degli atti amministrativi sanzionatori è distinta da quella prevista per gli atti civili e commerciali: la Convenzione dell'Aja del 1965 e il Regolamento UE n. 1393/2007 non si applicano agli atti espressione di potestà autoritativa amministrativa.
- Quando la legge consolare e la normativa dello Stato di destinazione consentono l'invio diretto a mezzo posta, la validità della notifica si valuta secondo le forme e le prove di consegna previste dallo Stato estero, purché sia garantita la certezza del recapito al destinatario.
- La PEC è una modalità idonea di notificazione/comunicazione dei provvedimenti amministrativi alle imprese, ma non costituisce necessariamente forma obbligatoria ed esclusiva per la pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative il giudice deve verificare il rapporto sostanziale e la concreta tempestività dell'impugnazione, non limitarsi a un controllo astratto su formalità documentali prive di espressa sanzione di decadenza.
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