Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Normativa italiana011G0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina organizzazione, competenze e procedure degli uffici consolari italiani: cittadinanza, stato civile, visti, passaporti, assistenza ai connazionali, notarile, volontaria giurisdizione, rimpatri, atti elettorali, scolastici e militari. Prevede anche regole transitorie per le domande di cittadinanza e, per alcune disposizioni, termini di efficacia specifici (ad es. pubblicazioni e affissioni fino al 31 dicembre 2010; nuova procedura cittadinanza dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo all’entrata in vigore).

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari italiani

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari

Il decreto disciplina l’ordinamento degli uffici consolari come uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, definendone competenze, poteri del capo ufficio e regole operative. La normativa si occupa sia dei servizi ai cittadini italiani all’estero sia di alcune funzioni verso cittadini stranieri o non rappresentati.

Struttura e titolarità delle funzioni

Le funzioni consolari sono esercitate dal capo dell’ufficio in conformità alle convenzioni e agli usi internazionali. Gli uffici sono distinti in I e II categoria; per i consolari onorari le funzioni sono limitate nei termini fissati da decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In caso di incompatibilità, l’atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio.

Delega e limiti di delegabilità

Il capo di un ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari ad altro personale, salvo gli atti che implicano spese. Non sono comunque delegabili a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale le funzioni connesse alla giurisdizione, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo autenticazioni e procure, e quelle espressamente riservate al capo ufficio. Le deleghe sono conferite con decreto; per lo stato civile è prevista la conservazione agli atti e la trasmissione informatica al Ministero dell’interno.

Stato civile, domicilio, residenza e schedario consolare

Il capo dell’ufficio consolare esercita le funzioni di ufficiale di stato civile nei confronti dei cittadini secondo la legislazione nazionale. Domicilio e residenza nella circoscrizione consolare si determinano secondo il codice civile. Ogni ufficio tiene uno schedario aggiornato dei cittadini residenti nella circoscrizione; l’iscrizione richiede la cittadinanza ma non ne costituisce prova. Nello schedario si annotano anche fatti incidenti sulla cittadinanza o sui diritti civili e ogni altro elemento utile alla tutela del connazionale. Sulla base di tali dati l’ufficio trasmette al comune competente i dati necessari per l’AIRE.

Cittadinanza italiana: competenze ordinarie e procedura speciale per maggiorenni all’estero

In via ordinaria il capo ufficio accerta il mantenimento della cittadinanza, può riconoscerla a minori figli di cittadini già riconosciuti e rilascia il relativo certificato. Per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da maggiorenni residenti all’estero, la competenza è attribuita a un ufficio centrale del Ministero. Le domande devono essere presentate solo per posta, con documenti originali cartacei e prova del pagamento dei diritti; le comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica e le notifiche si intendono eseguite all’invio all’e-mail indicata. La procedura speciale si applica dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo all’entrata in vigore; nei primi due anni è previsto un tetto annuo alle domande ricevibili, e gli uffici consolari continuano a trattare le domande già presentate prima di tale data. Il termine di conclusione dei procedimenti è di 36 mesi. Gli uffici consolari comunicano agli uffici italiani ogni fatto rilevante per lo stato di cittadinanza.

Matrimonio e unione civile all’estero

Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio tra cittadini o tra cittadino e non cittadino, e riceve le dichiarazioni di unione civile secondo la legge n. 76/2016. La celebrazione o costituzione può essere rifiutata se lo impediscono le leggi locali o se le parti non risiedono nella circoscrizione. Il decreto disciplina pubblicazioni matrimoniali, dispensa o riduzione dei termini per gravi motivi e ammissione al matrimonio del minore che abbia compiuto 16 anni, con intervento del tribunale nei casi in cui manchino i presupposti. Prevede anche la celebrazione fuori sede per impedimento o sicurezza, nonché il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dallo Stato dell’ufficio consolare, con limiti e competenze giudiziarie specifiche.

Atti di stato civile, rettifiche e cambiamento di nomi e cognomi

L’ufficio consolare trasmette agli uffici italiani gli atti di matrimonio e di unione civile formati all’estero dalle autorità locali, compresi quelli religiosi se riconosciuti civilmente. Le rettifiche degli atti di stato civile ricevuti dall’ufficio sono devolute al tribunale competente secondo il luogo di trascrizione o di mancata trascrizione. Il cittadino residente all’estero può chiedere tramite l’ufficio consolare il cambiamento o l’aggiunta di nome e cognome, con successivo inoltro al prefetto competente; le affissioni avvengono in via informatica, con regime cartaceo solo fino al 31 dicembre 2010.

Passaporti, carte d’identità e documenti provvisori

L’ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira e proroga i passaporti. Se vi sono dubbi su cittadinanza o identità, il capo ufficio può limitarne validità territoriale e temporale per non più di sei mesi, prorogabili di altri sei, in attesa di accertamenti. Rilascia inoltre carte d’identità ai residenti nella circoscrizione iscritti all’AIRE; una successiva disciplina prevede per tali soggetti anche la possibilità di richiesta della carta d’identità elettronica presso qualsiasi comune, con decorrenza dal 1° giugno 2026. Può rilasciare documenti provvisori di viaggio per cittadini italiani e cittadini UE non rappresentati, nei casi di smarrimento, furto, distruzione o indisponibilità del documento, oppure quando lo ritenga necessario.

Assistenza ai cittadini: sussidi, rimpatri, evacuazioni

L’ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini indigenti entro i limiti fissati annualmente dal Ministero. Può anche concedere erogazioni urgenti a chi versi in grave necessità, con promessa di restituzione avente efficacia esecutiva; per cittadini UE non rappresentati sono previste regole specifiche di rimborso verso lo Stato di cittadinanza. Può inoltre organizzare il rimpatrio scegliendo la forma meno onerosa, ricorrere a navi o aeromobili militari in casi eccezionali e, in situazioni di emergenza, disporre la requisizione temporanea di mezzi civili nazionali o sovrintendere a evacuazioni secondo i piani predisposti.

Assistenza ad altri soggetti e cooperazione con autorità estere

L’ufficio consolare presta assistenza anche a cittadini dell’Unione europea e a non cittadini secondo le disposizioni vigenti. Può cooperare con autorità straniere e nazionali per notifiche, atti istruttori, dichiarazioni, istanze di gratuito patrocinio, querele e impugnazioni. Svolge anche funzioni di polizia giudiziaria per reati commessi a bordo di navi e aeromobili italiani, oltre a poteri di polizia della navigazione e disciplinari sul personale di bordo.

Funzioni notarili, volontaria giurisdizione e tutela di incapaci

Il capo dell’ufficio consolare esercita funzioni notarili nei confronti dei cittadini secondo la legislazione nazionale, con possibilità di specificazione degli atti tramite decreto ministeriale e senza necessità del requisito di residenza in Italia per i testimoni non cittadini. In materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, tutela, curatela e altri provvedimenti di volontaria giurisdizione, il capo ufficio trasmette dati istruttori al pubblico ministero e può adottare provvedimenti o svolgere attività delegate; la competenza giudiziaria è attribuita secondo il luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al tribunale del Comune di iscrizione AIRE.

Successioni, depositi, vendita di beni e spese

L’ufficio consolare informa le autorità competenti delle successioni aperte nella circoscrizione, trasmette dichiarazioni ereditarie e, su richiesta dei tribunali italiani, può adottare misure di custodia dei beni successori. Può ricevere in deposito somme e beni per necessità e urgenza, definirne limiti e condizioni, e, cessate le cause, intimare il ritiro oppure riversare somme e beni secondo le regole indicate. Le spese sostenute nell’esercizio di tali funzioni sono a carico degli interessati e può essere chiesta cauzione preventiva.

Navigazione, assistenza marittima e poteri speciali

Il capo ufficio esercita funzioni di autorità marittima e, per navi mercantili e aeromobili civili italiani, anche poteri di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e disciplina del personale. In caso di guerra civile o eventi eccezionali può richiedere assistenza a unità militari nazionali e, in casi ulteriori, può disporre requisizioni per il rimpatrio urgente.

Certificazioni, legalizzazioni, elettorale, scuola, servizio militare e promozione culturale/economica

L’ufficio consolare rilascia certificati di esistenza in vita, certificati e vidimazioni varie, copia autentica di atti, legalizzazioni di documenti locali, attestazioni su leggi e consuetudini, traduzioni certificate e certificazioni sostitutive quando manchino documenti di stato civile esteri. Le firme del funzionario consolare su atti destinati all’Italia non richiedono legalizzazione. Svolge inoltre gli adempimenti per il voto all’estero, le funzioni in materia scolastica per le istituzioni italiane all’estero, le attività in materia di servizio militare, e promuove la lingua e cultura italiana nonché le attività economiche e commerciali di interesse per l’Italia.

Visti, albo e archivi

L’ufficio consolare rilascia i visti d’ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta motivata e documentata; i requisiti e le condizioni sono fissati da decreto ministeriale. In caso di diniego, il cittadino riceve comunicazione scritta con indicazione dei rimedi esperibili. Nella sede consolare è previsto un albo per l’affissione degli atti ufficiali e un archivio informatico unico per la registrazione e conservazione degli atti formati dall’ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 85 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.