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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10739/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal trasferimento, disposto per effetto di normativa regionale, di un dipendente dalla Provincia a un'Unione territoriale intercomunale. Il lavoratore era stato originariamente assunto a tempo indeterminato e pieno, ma il rapporto era stato poi trasformato definitivamente in part-time presso l'ente di provenienza. Dopo il trasferimento, l'ente subentrante gli ha chiesto di sottoscrivere un nuovo contratto che prevedeva il regime a tempo pieno; al suo rifiuto ha irrogato una sanzione disciplinare conservativa, consistente in una multa pari a 4 ore di retribuzione. Il lavoratore ha impugnato la sanzione, sostenendo che il regime di part-time già consolidato dovesse essere conservato e che il nuovo datore non potesse imporne unilateralmente la modifica. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo tardivo il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e, comunque, affermando la persistenza del diritto al part-time. In Cassazione l'ente ha proposto cinque motivi: 1) errata applicazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa sul trasferimento del personale, per avere la Corte esteso indebitamente gli effetti della cessione del contratto anche alla disciplina successiva del rapporto; 2) violazione della disciplina sul part-time e del potere regolamentare dell'ente, che avrebbe potuto imporre nuova domanda per l'assetto orario; 3) mancata considerazione della normativa di legge, del regolamento e del CCNL che disciplinavano il part-time presso il nuovo ente; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo al rinvio mobile alla disciplina contrattuale e regolamentare dell'ente datore; 5) violazione delle regole sulla forma scritta del passaggio e dell'interesse dell'ente alla stipulazione del nuovo contratto. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati, osservando che la disciplina applicabile è quella del d.lgs. 81/2015, art. 8: il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da pieno a parziale o viceversa non può costituire giustificato motivo di licenziamento e, a fortiori, non consente una reazione disciplinare conservativa; la modifica da part-time a tempo pieno richiede il consenso del lavoratore e un atto scritto, essendo ammessa unilateralmente solo la trasformazione inversa in favore del dipendente. Ha inoltre precisato che la normativa speciale sul trasferimento di funzioni prevede l'applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 e la conservazione del trattamento in godimento al momento del trasferimento, sicché la cessione del contratto riguarda il rapporto nel suo stato originario, comprensivo del part-time già pattuito. La pretesa dell'ente di imporre unilateralmente il tempo pieno è quindi illegittima. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell'ente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente datore di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata al dipendente. La Corte ha escluso che il nuovo ente potesse, in base alla disciplina sul trasferimento del personale e all'art. 2112 c.c., imporre unilateralmente la trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno; ha ritenuto applicabile l'art. 8 d.lgs. 81/2015, che richiede il consenso del lavoratore per la modifica in aumento dell'orario e non consente una sanzione disciplinare per il rifiuto. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la tardività della contestazione disciplinare; la Cassazione decide però il ricorso sulla infondatezza sostanziale delle censure relative al part-time.

  • art. 35, comma 7, l. Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2014

    invocato dalla ricorrente come base del trasferimento del personale; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina sul trasferimento delle funzioni e la conservazione del trattamento in godimento.

  • art. 25 l.r. n. 18/2016

    indicato come norma che prevede l'applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 al trasferimento di funzioni.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    applicabile al trasferimento di personale in conseguenza del trasferimento di funzioni, con continuità del rapporto presso il nuovo ente.

  • art. 2112 c.c.

    non opera nel senso di consentire una cristallizzazione delle prerogative tali da permettere al nuovo datore una modifica unilaterale in aumento dell'orario; la cessione del contratto riguarda il rapporto come già esistente, comprensivo del part-time pattuito.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 8

    il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento; la trasformazione da tempo pieno a part-time richiede accordo delle parti risultante da atto scritto. La Corte estende il principio anche alla variazione in aumento del monte ore, che richiede il consenso del lavoratore.

  • art. 5 d.lgs. n. 61/2000

    richiamato per analogia giurisprudenziale, quale precedente disciplina interpretata nel senso che la variazione in aumento dell'orario part-time non può essere imposta unilateralmente dal datore.

  • art. 117 Cost.

    invocato nel secondo motivo insieme all'art. 97 Cost. per contestare la disciplina regolamentare dell'ente.

  • art. 97 Cost.

    invocato nel secondo motivo insieme all'art. 117 Cost. sulla legittimità del potere regolamentare dell'ente.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina del rapporto di lavoro pubblico e poteri dell'ente.

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo come norma relativa ai poteri datoriali e regolamentari nel pubblico impiego.

  • art. 70 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 3 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 89 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 92 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 1, comma 58, l. n. 662/1996

    richiamato nel secondo motivo in materia di part-time nel pubblico impiego.

  • art. 22, comma 20, l. n. 724/1994

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del part-time.

  • art. 53 CCNL per il personale del comparto Funzioni locali

    richiamato nel terzo motivo come fonte contrattuale della disciplina del part-time.

  • artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923

    invocati nel quinto motivo sulla necessità della forma scritta del passaggio diretto al cessionario.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel quinto motivo con riferimento all'interesse ad agire/concludere il nuovo contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro trasferito per effetto di legge, il nuovo datore subentra nel rapporto esistente e nel trattamento già in godimento, ma non può per questo modificare unilateralmente un elemento essenziale del rapporto, come il regime orario, in assenza del consenso del lavoratore quando la legge richiede l'accordo delle parti.
  • La trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro; il rifiuto del lavoratore non legittima né il licenziamento né una sanzione disciplinare conservativa.
  • La disciplina del part-time, anche nel pubblico impiego, esige un atto scritto e l'accordo delle parti per le variazioni in aumento del monte ore pattuito; la potestà regolamentare dell'ente non può derogare a tale regola di fonte legale.
  • In caso di trasferimento di personale per successione ex lege tra enti, la cessione del contratto riguarda il rapporto nella sua configurazione originaria, comprensiva delle condizioni già consolidate, salvo diversa disciplina legale espressa.
  • Quando il motivo di ricorso investe più profili strettamente connessi, la Corte può esaminarli congiuntamente se tutti mirano a sostenere la medesima tesi difensiva; se la tesi è incompatibile con la disciplina legale applicabile, i motivi risultano infondati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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