Cassazione Civile, Ordinanza n. 10634/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti sanzionati impugnavano un’ordinanza-ingiunzione con cui era stato richiesto il pagamento di una somma rilevante a titolo di sanzione amministrativa per l’omessa regolarizzazione di rapporti di lavoro con alcuni dipendenti. Il tribunale respingeva l’opposizione e la corte d’appello confermava, ritenendo tempestiva la contestazione perché il termine di 90 giorni ex art. 14 l. n. 689/1981 decorreva dalla conclusione degli accertamenti e non dalla mera notizia dell’illecito; escludeva inoltre la prescrizione quinquennale e riteneva provata l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e di ulteriori riscontri istruttori. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 e vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure di appello relative alla durata eccessiva degli accertamenti, alla mancata sollecitazione degli informatori e all’individuazione del dies a quo; con il secondo motivo lamentavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora dell’art. 132, n. 4, c.p.c., contestando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori e la pretesa rilevanza di sole due testimonianze a fronte di prove contrarie decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rituale il controricorso dell’Ispettorato, idoneo a sanare la nullità della notifica del ricorso effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato. Nel merito, ha escluso il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile sulla congruità del tempo impiegato per gli accertamenti e sulla attendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori. Ha ribadito che la valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del travisamento della prova o del vizio motivazionale rilevante. Quanto all’art. 14 l. n. 689/1981, ha confermato che, in assenza di contestazione immediata, il termine di novanta giorni decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, includendo il tempo necessario per valutare e ponderare gli elementi acquisiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14 legge n. 689/1981
In materia di sanzioni amministrative, quando non vi sia contestazione immediata, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione decorre dal completamento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, comprensiva del tempo necessario per valutare gli elementi acquisiti e per compiere gli atti preliminari di istruttoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo se la sentenza presenti una obiettiva carenza nell’indicazione del percorso logico seguito dal giudice, tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del requisito di motivazione della decisione, la cui violazione si configura nei casi di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 115 c.p.c.
La censura è scrutinabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione fatti non allegati o abbia deciso in assenza di prova, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non rispetti la regola del prudente apprezzamento; non quando si denunci un mero cattivo esercizio della valutazione delle prove.
art. 244 c.p.c.
Il giudizio di attendibilità dei testimoni e la scelta tra le prove raccolte costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, comporta l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni per la contestazione differita decorre non dalla mera conoscenza del fatto illecito, ma dal momento in cui l’amministrazione ha completato le verifiche necessarie a identificare compiutamente tutti gli elementi dell’illecito e a valutarli.
- La motivazione è apparente o mancante solo quando non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; se la sentenza espone in modo coerente le ragioni della decisione, il vizio non è configurabile.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione, salvo travisamento della prova o violazione di regole legali di valutazione.
- Le dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori possono costituire elementi probatori liberamente apprezzabili dal giudice, che può anche attribuire ad esse maggiore rilievo rispetto alle successive deposizioni rese in giudizio, purché la scelta sia sorretta da motivazione adeguata.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non si identifica con il semplice dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede l’inosservanza della regola legale di valutazione o l’attribuzione a una prova di un valore giuridico diverso da quello previsto dall’ordinamento.
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