Cassazione Civile, Ordinanza n. 10638/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riqualificato un rapporto qualificato come lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato, con conseguente accoglimento di domande del lavoratore. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti avevano poi sottoscritto un verbale di conciliazione con cui il lavoratore rinunciava a fare valere gli effetti della sentenza di appello, a non porla in esecuzione e a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, mentre la società corrispondeva una somma a titolo transattivo. La Corte aveva però dichiarato estinto il giudizio ritenendo non esercitata, nel termine, la facoltà di chiedere la decisione del ricorso. La società ha quindi proposto revocazione lamentando errore di fatto, perché la Corte non avrebbe considerato l'istanza del 30.10.2023 con cui era stata rinnovata la richiesta di cessazione della materia del contendere. Nel merito del ricorso per cassazione la censura era unica e denunciava violazione dell'art. 2094 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riqualificato il contratto di lavoro autonomo in rapporto subordinato in assenza dei requisiti della subordinazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando il decreto di estinzione n. 4740/2024 perché fondato su un errore di percezione circa il deposito dell'istanza di definizione/decisione presentata nei termini. Nel giudizio rescissorio ha poi preso atto dell'intervenuta conciliazione tra la società e il lavoratore e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Non ha adottato statuizioni sulle spese tra le parti direttamente interessate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la revocazione avverso il decreto reso in sede di definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio, se decisivo e risultante dagli atti, giustifica la revoca del provvedimento impugnato.
la proposta di definizione anticipata del ricorso e la successiva facoltà delle parti di chiedere la decisione rilevano ai fini della sorte del giudizio di legittimità.
regola la trattazione in camera di consiglio del giudizio di legittimità in forma semplificata.
richiamato nel motivo originario di cassazione per contestare la riqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.
richiamato per affermare che, in caso di accordo transattivo sopravvenuto, la fattispecie non si colloca nelle tipiche decisioni di merito o processuali ivi previste.
richiamato insieme agli altri articoli del giudizio di cassazione per escludere che l'accordo sopravvenuto conduca a una diversa tipologia decisoria.
richiamato per affermare che la definizione convenzionale della lite non rientra nelle decisioni di cassazione tipizzate dalla norma.
consente di dare atto della cessazione della materia del contendere senza provvedere sulle spese nel caso di definizione concordata della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato e poi escluso nel caso di specie.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando il giudice suppone l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta invece incontrovertibilmente dagli atti, purché l'errore sia percettivo, immediatamente rilevabile, non oggetto di controversia e decisivo ai fini della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, se le parti definiscono convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere; non è configurabile un semplice disinteresse sopravvenuto tale da rendere inammissibile il ricorso.
- L'istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. ha forma libera: è sufficiente che esprima la volontà della parte di ottenere la decisione; non occorrono formule sacramentali e la richiesta di cessazione della materia del contendere può valere come istanza di decisione quando sia idonea a manifestare tale volontà.
- La conciliazione intervenuta in pendenza di legittimità fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, con effetti diversi dall'estinzione del giudizio e senza passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da accordo delle parti, la Corte può limitarsi a darne atto senza pronunciare sulle spese, e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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