Cassazione Civile, Ordinanza n. 10612/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dopo essere stato sottoposto a misura coercitiva personale nel corso di un procedimento penale per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. In primo grado il licenziamento era stato annullato per insussistenza della giusta causa; la società aveva ottenuto cassazione con rinvio. Il giudice di rinvio aveva quindi ritenuto provata la condotta extralavorativa, valorizzando gli atti dell'indagine penale e la gravità oggettiva dei fatti, e aveva confermato la giusta causa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art. 2106 c.c., per avere la Corte di rinvio riconosciuto la giusta causa senza considerare in concreto l'incidenza della condotta sul rapporto fiduciario; 2) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 l. n. 300/1970, sostenendo che il codice disciplinare collettivo consentisse il licenziamento per motivi giudiziari solo in presenza di sentenza penale irrevocabile di condanna; 3) violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 5 l. n. 604/1966 e dell'art. 437 c.p.c., contestando l'uso, in appello, di atti di indagine penale acquisiti officiosamente e la prova della giusta causa per relationem; 4) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 l. n. 300/1970, deducendo l'insufficienza della contestazione disciplinare per relationem, poiché la lettera di addebito non richiamava in modo adeguato il procedimento penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in linea con il precedente giudizio rescindente, la giusta causa può sussistere anche senza sentenza penale definitiva quando i fatti extralavorativi siano di tale gravità da rendere improseguibile, anche solo provvisoriamente, il rapporto fiduciario; ha escluso che il codice disciplinare collettivo imponesse, nel caso concreto, l'attesa di una condanna irrevocabile. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio il giudice del lavoro può esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 437 c.p.c. sui fatti già allegati o ritualmente acquisiti, e che nel caso di specie la Corte territoriale aveva legittimamente acquisito e valutato gli atti dell'indagine penale per colmare l'incertezza probatoria. Ha infine giudicato il quarto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la contestazione disciplinare per relationem è valida quando gli elementi richiamati sono conosciuti dal lavoratore e gli consentono un'effettiva difesa; nel caso concreto il richiamo all'ordinanza cautelare conosciuta dall'interessato era sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e si è dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento può essere ravvisata anche per fatti extralavorativi penalmente rilevanti, senza attendere l'esito definitivo del processo penale, quando la condotta sia oggettivamente grave e renda non proseguibile il rapporto fiduciario.
art. 7 l. n. 300/1970
La contestazione disciplinare può essere formulata per relationem se gli elementi richiamati sono conosciuti dal lavoratore e gli consentono di difendersi in modo pieno; il richiamo all'ordinanza cautelare conosciuta è stato ritenuto sufficiente.
art. 2106 c.c.
La sanzione espulsiva è legittima se proporzionata alla gravità del fatto e alla lesione del vincolo fiduciario.
art. 5 l. n. 604/1966
Nel giudizio sulla legittimità del licenziamento resta fermo l'onere del datore di provare il fatto posto a base del recesso.
art. 437 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice del lavoro conserva i poteri istruttori officiosi, esercitabili sui fatti già allegati o ritualmente acquisiti, anche per superare incertezze probatorie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 1, comma 58, l. n. 92/2012
Richiamata come base del reclamo avverso la decisione di primo grado nel rito Fornero.
art. 1, comma 47, l. n. 92/2012
Richiamata quale forma del ricorso proposto nel giudizio riassunto davanti alla Corte di appello.
art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970
La reintegrazione attenuata è stata confermata in primo grado, ma la Cassazione ha poi ritenuto legittimo il licenziamento e quindi non applicabile nel giudizio finale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento può essere integrata anche da condotte extralavorative penalmente rilevanti, quando la loro gravità sia tale da compromettere irrimediabilmente o anche solo provvisoriamente il rapporto fiduciario, senza necessità di attendere una sentenza penale definitiva di condanna.
- La valutazione della giusta causa è autonoma rispetto al giudizio penale: il giudice del lavoro deve apprezzare direttamente la gravità del fatto e la sua incidenza sul rapporto, non essendo vincolato dall'esito del processo penale.
- Nel giudizio di rinvio il giudice conserva il potere di acquisire e valutare d'ufficio gli elementi istruttori necessari nei limiti dei fatti già allegati o ritualmente emersi nel processo, al fine di conformarsi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione.
- La contestazione disciplinare per relationem è valida se il lavoratore è posto in condizione di conoscere con precisione i fatti addebitati tramite gli atti richiamati e può esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Il codice disciplinare collettivo che preveda il licenziamento per motivi giudiziari solo in presenza di condanna irrevocabile non esclude, di per sé, il recesso per giusta causa quando la condotta contestata, accertata in sede disciplinare, integri una lesione grave del vincolo fiduciario.
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