Cassazione Civile, Ordinanza n. 10614/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in materia di licenziamento. La società datrice di lavoro aveva impugnato in appello la sentenza del Tribunale di Cosenza che le era stata sfavorevole; la Corte d'Appello di Catanzaro aveva rigettato il gravame. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto, perché il procedimento si è definito per rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controricorrente.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controricorrente. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché questo è previsto solo in caso di rigetto o inammissibilità, non anche di estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo
in caso di estinzione il giudice può non provvedere sulle spese, come avvenuto nel caso di specie
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo per gli esiti di rigetto o inammissibilità, non per l'estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta in corso di giudizio e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio di legittimità esclude la pronuncia sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la sanzione processuale è limitata ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, il giudice può disporre che nulla sia statuito sulle spese.
- In assenza della definizione nel merito, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla correttezza della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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