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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10648/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una cooperativa sociale, inquadrato come educatore, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e notturno, oltre a quote correlate di tredicesima, sostenendo che i turni di reperibilità notturna svolti due notti a settimana, immediatamente dopo il turno pomeridiano/serale, con obbligo di pernottamento presso la struttura, dovessero essere considerati orario di lavoro oltre le 38 ore settimanali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la cooperativa al pagamento di una somma. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo la fattispecie disciplinata dalla clausola del CCNL sulle reperibilità con pernottamento e non come straordinario. In Cassazione il lavoratore ha proposto otto motivi: ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme di interpretazione del CCNL, della disciplina interna sull’orario di lavoro e della direttiva 2003/88/CE; ha censurato la ricostruzione della Corte territoriale sulla nozione di orario di lavoro e sulla pretesa mancata prova dello straordinario; ha contestato il criterio di interpretazione del contratto collettivo; ha dedotto vizio motivazionale; ha sostenuto la prevalenza e disapplicazione delle norme europee rispetto a CCNL e legge interna contrastanti; ha infine lamentato un errore sulle spese legali relative al rigetto della sospensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi sette motivi di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti esposti in motivazione, e ha assorbito l’ottavo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il pernottamento obbligatorio presso il luogo di lavoro, in regime di reperibilità, integra orario di lavoro ai fini della direttiva UE, ma la relativa remunerazione resta rimessa alla disciplina nazionale e collettiva, purché conforme ai canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È la base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 56 CCNL cooperative sociali del 2002

    È richiamato dal ricorrente come clausola contrattuale da interpretare secondo i canoni legali; la Corte di merito vi aveva ricondotto la reperibilità con pernottamento.

  • art. 57 CCNL cooperative sociali del 2010

    Per la Corte territoriale disciplina la reperibilità con obbligo di residenza/pernottamento nella struttura e la relativa indennità fissa; la Cassazione ne verifica la compatibilità con la nozione di orario di lavoro e con i principi costituzionali sulla retribuzione.

  • art. 51 CCNL cooperative sociali

    Richiamato come norma che definisce l’orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali; la Corte lo usa come parametro rispetto al quale valutare il superamento dell’orario.

  • art. 53 CCNL cooperative sociali

    Invocato dal ricorrente quale disciplina dello straordinario; la Corte d’appello aveva escluso che la fattispecie vi rientrasse.

  • art. 54 CCNL cooperative sociali

    Richiamato nel complesso del sistema contrattuale insieme agli artt. 51 e 57.

  • art. 2 direttiva 2003/88/CE

    È richiamato per la nozione europea di orario di lavoro e periodo di riposo, intesi come categorie reciprocamene esclusive.

  • art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    È evocato dal ricorrente quale attuazione interna della disciplina europea sull’orario di lavoro.

  • art. 43 c.c.

    È citato nel primo motivo, ma dal testo non emerge una specifica ratio applicativa della norma.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato per l’interpretazione del contratto collettivo secondo i canoni legali di ermeneutica.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole del CCNL.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per censurare la valutazione della prova sulla mancata dimostrazione del lavoro straordinario.

  • art. 116 c.p.c.

    È citato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla Corte di merito.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese legali, per dedurre la lesione del diritto di difesa.

  • art. 36 Cost.

    La Corte lo assume come criterio di controllo della congruità della retribuzione dovuta per la reperibilità con pernottamento, imponendo proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

  • direttiva 2003/88/CE

    La Corte ne ribadisce la funzione di tutela della salute e sicurezza del lavoratore; la nozione di orario di lavoro va letta in opposizione a quella di riposo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 31

    È richiamata nei passaggi riportati dalla giurisprudenza UE per fondare il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose e alla limitazione dell’orario di lavoro.

Massime di principio

  • Ai fini della direttiva 2003/88/CE, le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo sono reciprocamene esclusive: il tempo del lavoratore è, in alternativa, lavoro oppure riposo.
  • Il servizio di reperibilità con obbligo di presenza/pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comporta interventi effettivi per tutta la durata del turno, integra orario di lavoro quando comprime in modo significativo la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo libero.
  • La disciplina europea sull’orario di lavoro non regola direttamente la misura della retribuzione dei periodi di guardia: la remunerazione resta affidata al diritto nazionale e alla contrattazione collettiva, ma il giudice deve verificarne la compatibilità con i criteri di proporzionalità e sufficienza dell’art. 36 Cost.
  • Il contratto collettivo che qualifichi la reperibilità con pernottamento come non conteggiabile ai fini dell’orario non può essere applicato in modo da escludere qualsiasi rilevanza retributiva del periodo, se ciò conduca a una remunerazione non adeguata.
  • In tema di retribuzione, il giudice deve assumere la contrattazione collettiva nazionale come parametro preliminare, ma può discostarsene quando la disciplina collettiva entri in contrasto con i criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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