Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di cinque impianti mini fotovoltaici realizzati da una società, per i quali era stata presentata dichiarazione DOCFA con richiesta di classamento in categoria D/1. L’Ufficio aveva rideterminato in aumento le rendite catastali proposte, qualificando i beni come opifici. La CTR aveva respinto l’appello delle società, confermando la natura di opificio e ritenendo gli impianti valutabili complessivamente in relazione al terreno e alla stabile incorporazione. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. 546/1992 per tardiva costituzione e tardivo deposito documentale dell’Agenzia in primo grado; 2) violazione dell’art. 1-quinquies d.l. 44/2005 sulla rilevanza, ai fini catastali, delle centrali elettriche e dei loro componenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia se gli impianti dovessero considerarsi centrali elettriche e se fossero amovibili e non infissi al suolo; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, asseritamente fondato su un modulo a stampa; 5) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per non aver la CTR svolto una propria valutazione dei beni, avendo invece recepito la proposta conciliativa dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, e infondato il quinto. Ha affermato che la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta solo limitazioni difensive, non la inutilizzabilità dei documenti tempestivamente prodotti; che la censura sull’art. 1-quinquies era in realtà fondata su un accertamento di fatto non deducibile come violazione di legge; che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda questioni, deduzioni o argomentazioni ma solo fatti storici decisivi; che la deduzione di omessa pronuncia era formulata in modo generico e contraddittorio, oltre che non correttamente veicolata come nullità della sentenza; e che la CTR non aveva aderito acriticamente a una proposta dell’Ufficio ma aveva autonomamente ritenuto congrua la rendita poi determinata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle società contribuente e cessionaria, confermando la sentenza della CTR che aveva mantenuto il classamento degli impianti fotovoltaici in categoria D/1 e la rideterminazione delle rendite catastali. Ha inoltre condannato le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta nullità o inutilizzabilità degli atti difensivi, ma solo la decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi; resta ferma la possibilità di contestare i fatti, le norme invocate e di produrre documenti nei limiti di legge.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La produzione documentale dell’Agenzia è stata ritenuta tempestiva perché effettuata oltre trenta giorni prima dell’udienza; la censura delle ricorrenti è risultata infondata.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I documenti possono essere prodotti anche in appello nel processo tributario.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
La disposizione risolve il contrasto interpretativo sulle centrali elettriche, ma non esclude dal novero degli immobili per incorporazione altri beni incorporati al suolo; non può essere usata per negare in via generale la rilevanza catastale dei componenti stabilmente connessi all’immobile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste, mira a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni difensive, deduzioni o motivi di appello.
Richiamato per definire il fatto principale ai fini del vizio di omesso esame.
L’omessa pronuncia integra un vizio di nullità solo se la doglianza è veicolata come tale; non basta lamentare motivazione omessa o insufficiente.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La CTR può valutare autonomamente gli elementi di causa; nel caso esaminato non ha recepito acriticamente la proposta dell’Ufficio ma ha ritenuto congrua la rendita determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo la soccombenza, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dalla CTR per qualificare gli impianti come aziende/opifici ai fini del classamento.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato come riferimento al mutamento normativo successivo; la Corte precisa che nel regime anteriore continuano a rilevare gli elementi costitutivi stabilmente connessi all’immobile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non impedisce la difesa nel merito né la produzione documentale tempestiva; produce solo le decadenze espressamente previste dalla disciplina processuale.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare l’accertamento di fatti storici o la qualificazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la mancata risposta a singole argomentazioni, questioni giuridiche o deduzioni difensive.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede di prospettare chiaramente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente dolersi di motivazione mancante o insufficiente.
- Ai fini del classamento catastale, rilevano anche gli elementi stabilmente connessi alla costruzione quando contribuiscono a realizzare un bene unitario dotato di autonomia funzionale e reddituale, senza che la temporaneità del vincolo escluda automaticamente l’incorporazione immobiliare.
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