Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno 2005, con il quale l’Amministrazione gli attribuiva, in qualità di socio al 15% di una società a responsabilità limitata, un reddito a tassazione separata pari a euro 292.584,00, assumendo la distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società, qualificata come società a ristretta base sociale. Il contribuente contestava di non essere stato informato dell’attività di accertamento, lamentava carenza di motivazione e negava di avere percepito utili non dichiarati. Deduceva inoltre che il calcolo della plusvalenza sull’unico immobile ceduto dalla società era errato, poiché non teneva conto della rivalutazione fiscalmente riconosciuta effettuata nel 2000 e della relativa perizia; aggiungeva che, alla chiusura della società, risultavano solo perdite. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché la CTR aveva applicato la presunzione di distribuzione degli utili ai soci pur in assenza di utili extra-contabili; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della rivalutazione fiscale dell’immobile; 3) violazione delle medesime norme e degli artt. 45 e 47 d.P.R. 917/1986, perché la CTR aveva applicato la presunzione nonostante l’avviso alla società fosse stato annullato; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a carico del contribuente la prova della rivalutazione, già risultante dai documenti contabili societari.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa presuppone che sia validamente accertata la sussistenza di ricavi/utile in capo alla società.
La presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci opera solo se il fatto base, cioè l’esistenza di utili o ricavi non contabilizzati della società, risulti effettivamente accertato.
Il giudice non può fondare la decisione su presupposti fattuali non provati o comunque non risultanti dagli atti.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione fiscale dei proventi/dividendi, ma la Corte valorizza il difetto del presupposto dell’utile distribuibile.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tassazione dei dividendi, ma la Corte esclude la distribuzione di utili extracontabili in difetto del relativo accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge sui motivi accolti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, motivo poi assorbito.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso in materia tributaria.
Richiamato nel quarto motivo per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio sulla rivalutazione dell’immobile.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
La rivalutazione fiscale dell’immobile era stata effettuata ai sensi di tale legge e costituiva dato decisivo per il corretto calcolo della plusvalenza.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, ma solo se sia prima dimostrata l’esistenza di utili o ricavi non contabilizzati in capo alla società.
- La presunzione di distribuzione degli utili non può essere applicata quando l’accertamento societario non evidenzi alcun utile di bilancio o extracontabile: in difetto del fatto presupposto, la presunzione resta priva di fondamento.
- L’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, quando renda insussistente il presupposto dell’utile occulto, travolge anche l’accertamento riflesso emesso nei confronti del socio.
- Se il costo fiscalmente riconosciuto di un immobile è stato rivalutato ai sensi di legge ed è documentalmente provato, tale rivalutazione deve essere considerata nel calcolo della plusvalenza imponibile; non può essere ignorata assumendo il solo costo storico.
- Quando i documenti contabili prodotti in giudizio già dimostrano un dato decisivo, non è corretto porre sul contribuente un onere probatorio ulteriore su quel medesimo fatto.
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