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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta definizione agevolata della lite, dichiarando estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, ritenendo giustificate tali spese alla luce delle ragioni della definizione della controversia. Ha infine escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Commissione regionale tributaria della Puglia, avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato memoria e poi istanza di estinzione del giudizio, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e di aver corrisposto integralmente quanto dovuto, come documentalmente provato. Non risultano esaminati motivi di ricorso nel merito, perché il giudizio si è chiuso per rinuncia conseguente alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo, rilevando che non sussistevano i presupposti per il relativo versamento a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso dopo aver definito agevolmente la controversia e aver integralmente pagato quanto dovuto, il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia correlata alla definizione della lite, la Corte può compensare le spese ove lo ritenga giustificato dalle ragioni della definizione.
  • L'accertamento circa l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato va escluso quando la Corte dia atto della non sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
  • Se il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è decisione sul merito delle censure originariamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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