Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2007-2010. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, da un lato, l’illegittimità della pretesa perché le tariffe applicate erano identiche a quelle approvate per il 2006 con delibera poi annullata dal TAR Sicilia per difetto di competenza della Giunta comunale; dall’altro, contestava la tassazione su un’area ritenuta di estensione superiore a quella effettivamente imponibile. I giudici di merito avevano accolto solo in parte il ricorso: avevano ritenuto illegittime le tariffe degli anni successivi per effetto caducante dell’annullamento della delibera 2006 e, al tempo stesso, avevano riconosciuto l’illegittimità della tassazione per l’eccedenza di superficie. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 64 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l’annullamento della tariffa 2006 non poteva travolgere automaticamente le delibere tariffarie successive, anche se ripetitive; 2) violazione degli artt. 58, 64 e 68 d.lgs. 507/1993 e vizio motivazionale, contestando l’affermazione secondo cui la competenza a determinare le tariffe spettasse al Consiglio comunale e non alla Giunta; 3) ulteriore censura, sotto diverso profilo, sulla medesima questione di competenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’annullamento giurisdizionale della delibera tariffaria relativa a un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere successive meramente ripetitive e non impugnate. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, richiamando l’orientamento secondo cui, in Sicilia, la concreta determinazione delle aliquote TARSU annuali spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendone la causa decisa allo stato degli atti, ha accolto nel merito l’appello del Comune contro la decisione di primo grado. La parte resistente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre quelle della fase di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 64, d.lgs. n. 507 del 1993
L’annullamento della tariffa di un’annualità precedente non determina, di per sé, la nullità o caducazione automatica delle delibere tariffarie successive meramente ripetitive, perché ciascuna deliberazione ha autonoma efficacia regolatoria.
art. 58, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla competenza nella determinazione tariffaria.
art. 68, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla competenza nella determinazione tariffaria.
art. 32, comma 2, lett. g), L. n. 142 del 1990
Il riferimento alla 'disciplina generale delle tariffe' riguarda la mera individuazione dei criteri economici, non la concreta determinazione delle aliquote annuali.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
Attribuisce al consiglio comunale la fissazione dei limiti entro cui la giunta determina le tariffe, senza che la mancata individuazione dei limiti comporti incompetenza della giunta.
L.r. n. 48 del 1991
Rende tuttora applicabile in Sicilia, in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo alla disciplina di cui alla L. n. 142 del 1990.
Massime di principio
- In materia di TARSU, ciascuna deliberazione tariffaria annuale ha autonomia propria: l’annullamento giurisdizionale di una delibera riferita a un’annualità precedente non esplica, di regola, efficacia caducante automatica sulle delibere successive che si limitino a riprodurne il contenuto e che non siano state impugnate.
- Il giudice tributario non può disapplicare incidenter tantum le delibere tariffarie successive solo perché conformi a una delibera precedente annullata, se tali delibere conservano una propria autonoma efficacia.
- Nella Regione Siciliana, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali TARSU spetta alla Giunta comunale, mentre al Consiglio comunale compete la fissazione dei criteri o limiti generali entro cui l’organo esecutivo esercita il potere tariffario.
- La mancata predeterminazione dei limiti da parte del Consiglio comunale non comporta automaticamente l’incompetenza della Giunta nella determinazione delle tariffe.
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