Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TIA per gli anni 2007-2011, oltre IVA e tributo provinciale. La società contribuente contestava, da un lato, l'inesatta determinazione delle superfici tassabili e, dall'altro, l'omessa considerazione dell'esenzione/riduzione per i locali in cui venivano prodotti rifiuti speciali, che sarebbero stati smaltiti autonomamente tramite contratti con ditte specializzate. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di norme in tema di motivazione degli atti impositivi e omessa considerazione del fatto decisivo costituito dalla mancata allegazione della delibera comunale e delle tariffe TIA applicate. Con il secondo motivo denunciava la mancata valutazione del diritto all'esenzione per le superfici produttive di rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore e l'erronea ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei tributi locali, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indichi gli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di allegare atti generali già conosciuti o pubblicati, come delibere e tariffe comunali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in tema di tributi sui rifiuti, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione per le superfici che producono rifiuti speciali e il loro corretto smaltimento autonomo; nel caso concreto tale prova non era stata fornita in modo rigoroso e documentato. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase di legittimità; compensate quelle di merito. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento; lo inserisce nel quadro normativo della disciplina dei rifiuti e della pretesa tributaria locale.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa; sono esclusi gli atti irrilevanti o già legalmente conoscibili, come delibere e regolamenti comunali pubblicati.
art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte vi ravvisi profili decisivi per l'accoglimento.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come vizio motivazionale/procedurale; la Corte non ravvisa la denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è respinta perché infondata nel merito.
art. 49, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997
Richiamato in relazione alla disciplina dei rifiuti e delle esenzioni per superfici produttive di rifiuti speciali.
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato insieme alla disciplina previgente e successiva sulla tariffa rifiuti; la Corte non ne trae una regola diversa da quella dell'onere probatorio a carico del contribuente.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
Per i tributi locali, l'adeguatezza della motivazione dell'avviso va valutata alla luce della disciplina speciale sugli accertamenti degli enti locali.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, trattandosi di fatto impeditivo rispetto alla debenza generale del tributo.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993
Le esenzioni per aree che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti dal produttore devono essere dimostrate dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Negli accertamenti dei tributi locali, la motivazione dell'atto è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa; non è necessaria l'allegazione di atti generali o regolamentari già efficaci e pubblicati.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso impositivo opera solo per quelli effettivamente necessari a comprendere le ragioni della pretesa, non per quelli irrilevanti o già legalmente conosciuti.
- Le esenzioni o riduzioni tariffarie fondate sulla produzione e sullo smaltimento autonomo di rifiuti speciali costituiscono fatti impeditivi o eccezioni alla regola generale della debenza del tributo e devono essere provati dal contribuente.
- Per ottenere il beneficio fiscale relativo a superfici non tassabili perché produttive di rifiuti speciali, non basta una comunicazione generica al Comune: occorre una prova rigorosa e documentata delle condizioni richieste dalla norma e dal regolamento applicabile.
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