Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a TARSU-TIA per l'anno 2008. Il contribuente aveva contestato la legittimità del tributo assumendo che le tariffe applicate fossero illegittime perché la delibera comunale del 2006, con cui erano state approvate, era stata annullata dal TAR Sicilia per difetto di competenza della Giunta comunale, ritenuta invece spettante al Consiglio comunale. Tale vizio, secondo i giudici di merito, si sarebbe riverberato anche sulle delibere successive del 2007 e del 2008, che avevano confermato le medesime tariffe. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme statutarie e della disciplina regionale/statale sulla competenza tariffaria, sostenendo che in Sicilia la determinazione concreta delle tariffe TARSU spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 64 d.lgs. n. 507 del 1993, censurando l'affermazione secondo cui l'annullamento delle tariffe 2006 travolgerebbe automaticamente le tariffe 2008, benché meramente ripetitive e non impugnate.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del Comune. Ha affermato che, in tema di TARSU nella Regione Sicilia, la determinazione concreta delle aliquote tariffarie annuali compete alla Giunta comunale, non al Consiglio comunale, poiché il richiamo alla "disciplina generale delle tariffe" riguarda solo i criteri economici entro i limiti fissati dal Consiglio. Ha inoltre ribadito che l'annullamento giurisdizionale della delibera tariffaria di un'annualità precedente non produce effetto caducante sulle delibere successive meramente ripetitive, non impugnate, delle annualità successive, con esclusione del giudicato esterno e del potere/dovere di disapplicazione incidentale da parte del giudice tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, ritenendone ricorrenti i presupposti, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del resistente; quelle dei gradi di merito risultano compensate.
Norme richiamate
art. 49 Statuto del Comune di Palermo
invocato dal Comune per sostenere la competenza della Giunta in materia tariffaria, secondo la disciplina statutaria locale.
art. 4, L. n. 142 del 1990
richiamato come normativa recepita in Sicilia e rilevante per la ripartizione delle competenze tra organi comunali.
art. 1, lett. a), L.r. siciliana n. 48 del 1991
norma di recepimento della disciplina statale degli enti locali nella Regione Sicilia, applicabile al caso.
art. 37, comma 2, lett. g), L. n. 142 del 1990
il riferimento alla "disciplina generale delle tariffe" è inteso come individuazione dei criteri economici di calcolo, non come attribuzione al Consiglio della concreta determinazione tariffaria.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato per affermare che il Consiglio fissa i limiti/criteri generali, entro i quali la Giunta determina concretamente le tariffe.
art. 64 d.lgs. n. 507 del 1993
invocato per escludere che l'annullamento della delibera tariffaria di un anno precedente comporti automaticamente la nullità o caducazione delle tariffe successive identiche.
Massime di principio
- In materia di TARSU nella Regione Sicilia, la determinazione concreta delle tariffe annuali spetta alla Giunta comunale, mentre al Consiglio comunale compete l'individuazione dei criteri generali e dei limiti economici entro cui la Giunta opera.
- L'annullamento giurisdizionale di una delibera comunale di determinazione tariffaria relativa a un'annualità non ha efficacia caducante automatica sulle delibere successive, quando queste siano autonome e meramente ripetitive e non siano state a loro volta impugnate.
- In assenza di un effetto invalidante diretto sulla delibera successiva, non opera il giudicato esterno né sussiste un dovere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente l'atto successivo solo perché conforme a un atto precedente annullato.
- Nel contenzioso tributario sulle tariffe locali, la legittimità della pretesa va verificata con riferimento alla specifica delibera applicata all'annualità contestata, senza trasporre automaticamente i vizi di un atto precedente su quelli successivi.
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