Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 ai fini IRES, IRAP e IVA, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'acquisto di un'area edificabile a Viterbo. Secondo l'Ufficio, l'acquisto era stato formalmente veicolato attraverso un soggetto interposto, ritenuto partecipe di una frode IVA insieme ad altri soggetti, e la società acquirente era consapevole del disegno fraudolento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato la deducibilità dei costi ma aveva accolto l'appello dell'Agenzia quanto all'IVA, ritenendo indetraibile l'imposta relativa alle fatture soggettivamente inesistenti. In cassazione la società deduceva: nullità della sentenza d'appello per carente esposizione dei fatti e delle conclusioni; omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico del contribuente la prova della propria buona fede; violazione dell'art. 1478 c.c. per avere la CTR valorizzato in modo errato la successione degli atti di trasferimento come se fossero contrari al diritto civile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, perché la sentenza di appello conteneva un'esposizione sufficiente dei fatti e delle ragioni delle parti e perché la CTR, pur senza una specifica statuizione, aveva sostanzialmente esaminato e disatteso la doglianza relativa alla motivazione dell'avviso. Ha poi affermato che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare anche in via indiziaria la consapevolezza del destinatario della fattura, mentre sul contribuente incombe la prova contraria di avere agito senza sapere di partecipare a un'evasione e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto la CTR aveva comunque accertato, con plurimi indizi specifici e univoci, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società; pertanto, l'eventuale erronea enunciazione del principio sull'onere della prova non aveva inciso sulla decisione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva negato in astratto la vendita di cosa altrui, ma aveva valorizzato l'anomalia della sequenza negoziale come indice della consapevolezza della frode. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude i vizi dedotti
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
richiamato insieme all'art. 36 per la dedotta nullità della sentenza tributaria; la Corte ritiene sufficiente l'esposizione dei fatti
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la sentenza d'appello contiene esposizione idonea dei fatti rilevanti e del thema decidendum
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per l'obbligo di motivazione; non risulta violato
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte reputa che la CTR abbia implicitamente disatteso la censura e comunque deciso sul merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge relative a motivazione dell'avviso, onere della prova e art. 1478 c.c.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; l'avviso è ritenuto sufficientemente motivato
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ne esclude la violazione
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la consapevolezza del contribuente, mentre al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e diligenza
art. 1478 c.c.
la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio: la CTR aveva solo valorizzato l'anomalia della sequenza negoziale come indice probatorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In materia di IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualifica professionale, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da elementi oggettivi e specifici, diversi dalla sola fittizietà dell'emittente della fattura, purché tali da porre sull'avviso un operatore onesto e mediamente esperto.
- Una volta allegati dall'Ufficio elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla partecipazione o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio diretto dalla rivendita dei beni o servizi, non è di per sé sufficiente a vincere la prova presuntiva della consapevolezza della frode.
- In cassazione non è censurabile in modo utile una affermazione del giudice di merito che, letta nel suo contesto, sia stata solo utilizzata come uno degli indizi posti a base della decisione; il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di articolare compiutamente le proprie difese in giudizio.
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