Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'avvenuta definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, in applicazione della previsione del comma 10 del medesimo articolo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio in una controversia relativa a un avviso di accertamento per il recupero di IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma il testo della pronuncia non ne riporta il contenuto. Nel corso del giudizio la parte aveva anche presentato istanza di sospensione del processo ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017; successivamente l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017
La definizione della lite determina la cessazione della materia del contendere e comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravvenga la regolare definizione della lite fiscale secondo la disciplina agevolativa applicabile, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- In presenza di cessazione della materia del contendere dichiarata per effetto di una definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma che regola la definizione della lite.
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