Cassazione Civile, Ordinanza n. 00996/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa anche a crediti d'imposta in materia cinematografica. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo di due importi: uno per un credito d'imposta per gli esercizi delle sale cinematografiche, ritenuto non spettante per difetto di prova; l'altro per un credito d'imposta per imprese di esercizio cinematografico, ritenuto non utilizzabile perché non indicato in dichiarazione nel quadro RU. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 22 TUIR e 4 d.P.R. n. 42/1988, sostenendo che la CTR avesse escluso il credito solo per mancata indicazione in dichiarazione senza considerare la successiva integrazione, sia pure tardiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., affermando che il credito era stato comunicato dal Ministero competente all'Agenzia delle entrate come previsto dal decreto attuativo. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché relativo al credito per gli esercizi delle sale cinematografiche la CTR aveva fondato il rigetto sul difetto di prova e il ricorso non coglieva tale ratio, e in parte infondato, perché per il credito cinematografico disciplinato dalla l. n. 244/2007 e dal d.m. 21 gennaio 2010 la mancata indicazione in dichiarazione determina decadenza, non essendo applicabile il principio sull'emenda della dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la comunicazione ministeriale non eliminava la decadenza derivante dall'omessa indicazione dichiarativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che, per una parte, il motivo non intercettasse la reale ragione decisoria della CTR, fondata sulla mancata prova del credito; per l'altra parte, ha affermato che il credito d'imposta cinematografico era soggetto a decadenza se non indicato nella dichiarazione nei modi e nei termini stabiliti dal d.m. 21 gennaio 2010, con conseguente irrilevanza della successiva integrazione dichiarativa. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché, anche a voler ritenere provata la comunicazione ministeriale del credito all'Agenzia, ciò non eliminava la decadenza già maturata per l'omessa indicazione in dichiarazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente; nulla è stato disposto per l'intimata Equitalia Sud s.p.a.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non lo ritiene decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza superare la ragione di decadenza valorizzata dalla Corte
art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, l. n. 244/2007
individua il credito d'imposta cinematografico in discussione
art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010
"I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato"
la mancata indicazione del credito in dichiarazione comporta decadenza dal beneficio; l'omissione non è superabile con la sola emenda della dichiarazione
la doglianza sulla prova della comunicazione ministeriale è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, perché irrilevante rispetto alla decadenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando censura una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Per i crediti d'imposta soggetti a disciplina speciale, l'indicazione in dichiarazione nei modi e termini prescritti può costituire requisito di spettanza a pena di decadenza; in tale ipotesi l'omissione non è sanabile mediante la sola successiva integrazione della dichiarazione.
- Quando la legge speciale collega espressamente al mancato adempimento dichiarativo la decadenza dal beneficio fiscale, non opera il principio generale di emendabilità della dichiarazione invocabile in altri contesti.
- È inammissibile per carenza di interesse la censura che, anche se accolta sul piano probatorio, non sarebbe idonea a scalfire l'autonoma ragione decisiva posta a base della sentenza impugnata.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la legittimità dell'iscrizione a ruolo può essere confermata anche per singole poste relative a crediti d'imposta, ove difetti la prova del credito o siano mancati gli adempimenti dichiarativi prescritti dalla disciplina speciale.
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