Cassazione Civile, Ordinanza n. 33768/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata a una compagnia aerea per violazione dell'art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004, per un importo di euro 3.333,33. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la notifica del provvedimento fosse inesistente o nulla e comunque tardiva, perché effettuata all'estero senza il rispetto delle forme previste per gli atti amministrativi diretti a destinatari residenti in altro Stato membro. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado per tardività e il rigetto dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, dell'art. 22 l. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare la regolarità della notifica gravasse sull'autorità che aveva emesso la sanzione; 2) violazione del CAD e del DPCM 22 luglio 2011, per non avere il giudice ritenuto obbligatoria la notifica via PEC all'impresa destinataria; 3) violazione delle norme sulla notifica a mezzo posta e all'estero, sostenendo che, mancando l'avviso di ricevimento, non vi fosse prova valida della notifica e che non fossero ammissibili equipollenti; 4) violazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e della disciplina consolare, contestando che la notifica potesse perfezionarsi secondo la prassi consolare e le modalità del sistema postale irlandese, trattandosi di materia amministrativa esclusa dal regolamento e non essendo applicabile la procedura seguita. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la decisione di merito era corretta perché la notifica risultava regolare e tempestivamente perfezionata il 18 maggio 2015, secondo la legge consolare e la prassi irlandese; ha precisato che la PEC è una facoltà e non un obbligo per la P.A.; ha escluso l'applicabilità del Regolamento CE n. 1393/2007 alla materia amministrativa sanzionatoria; ha considerato idonea, nel caso concreto, la prova della consegna desunta dal tracciamento postale e certificata dal Consolato. La motivazione è stata corretta ex art. 384 c.p.c., ma il dispositivo è di rigetto del ricorso con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'onere della prova, alla supposta obbligatorietà della notifica via PEC e alla dedotta invalidità della notificazione all'estero. In particolare, ha chiarito che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era da considerarsi regolare e perfezionata in data 18 maggio 2015, in base alla disciplina della legge consolare e alle modalità consentite dall'ordinamento irlandese; ha inoltre escluso che il Regolamento CE n. 1393/2007 fosse applicabile alla materia amministrativa sanzionatoria. Pur rilevando che il Tribunale aveva fatto riferimento in modo non corretto al regolamento europeo, la Corte ha corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., confermando però il dispositivo di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione rileva l'accertamento della tempestività dell'opposizione; l'inosservanza del termine di deposito degli atti da parte dell'autorità non determina automaticamente inammissibilità o decadenza.
L'opponente deve allegare l'atto opposto per consentire il controllo sulla tempestività, ma la mancata allegazione della relata non basta da sola a provare la tardività dell'opposizione.
L'inammissibilità può essere dichiarata solo quando permanga in modo definitivo l'impossibilità di controllare la tempestività dell'opposizione.
La Corte esclude che, nel caso concreto, il giudice abbia invertito l'onere della prova; ha deciso in base all'accertamento della data di perfezionamento della notifica.
La P.A. può utilizzare la PEC nei rapporti con imprese, ma si tratta di una facoltà e non di un obbligo, non derogando alla disciplina generale della notifica a mezzo posta.
art. 1, commi 1, 3 e 2 DPCM 22 luglio 2011
Richiamato per chiarire che le comunicazioni telematiche operano in presenza dei presupposti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ma non impongono la PEC come unica modalità di notifica.
La notificazione delle ordinanze-ingiunzione può avvenire secondo le forme previste dalla disciplina speciale e, in concreto, anche tramite PEC, senza che ciò sia obbligatorio.
Richiama, per la notifica all'estero, l'art. 142 c.p.c. e la disciplina delle convenzioni internazionali o della legge consolare.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla notifica a mezzo posta e alla prova del recapito.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'avviso di ricevimento nella notifica postale, ma la Corte valorizza la disciplina speciale dello Stato di destinazione quando la notifica avviene all'estero.
Costituisce strumento residuale per la notifica all'estero, utilizzabile solo quando sia impossibile procedere secondo convenzioni internazionali o legge consolare; nel caso concreto la notifica è stata ritenuta legittima secondo la legge consolare.
L'ufficio consolare provvede alla notifica degli atti in conformità alle disposizioni UE, alle convenzioni internazionali e alle leggi dello Stato di residenza; la Corte ne valorizza il rinvio alla disciplina locale di destinazione.
art. 1 Regolamento CE n. 1393/2007
Il regolamento è applicabile solo in materia civile e commerciale; è esclusa la materia amministrativa e, quindi, le sanzioni amministrative irrogate dalla P.A.
art. 13 Regolamento CE n. 1393/2007
Le limitazioni sulle notifiche dirette degli agenti diplomatici o consolari riguardano l'ambito del regolamento, ritenuto non applicabile al caso.
art. 14 Regolamento CE n. 1393/2007
Anche a volerlo considerare, ammette prova della notifica a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
art. 16 Regolamento CE n. 261/2004
Attribuisce all'autorità nazionale il potere di adottare misure coercitive e sanzionatorie nei confronti del vettore aereo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'inammissibilità per tardività richiede una verifica rigorosa della data di perfezionamento della notifica; la mera difficoltà di accertamento non è sufficiente, occorrendo un'impossibilità definitiva di controllo.
- La mancata o irregolare produzione degli atti da parte dell'amministrazione non comporta automaticamente decadenza o nullità se non è prevista espressamente la perentorietà del termine di deposito.
- La pubblica amministrazione può utilizzare la PEC per notificare a imprese atti sanzionatori, ma la PEC non costituisce una modalità obbligatoria in assenza di una previsione normativa espressa.
- Le notifiche all'estero di atti amministrativi sanzionatori non ricadono nel Regolamento CE n. 1393/2007, riservato alla materia civile e commerciale; per tali atti si applica la disciplina residuale della legge consolare e delle convenzioni eventualmente pertinenti.
- Quando la legge consolare rinvia alla legge dello Stato di destinazione, la validità della notifica e la prova della consegna si apprezzano secondo le modalità previste dall'ordinamento dello Stato estero, purché sia garantita la certezza dell'avvenuta ricezione.
- La prova della notifica può essere fornita anche mediante strumenti equivalenti alla ricevuta di ritorno, se il sistema postale dello Stato di destinazione li prevede e se la consegna al destinatario risulta in modo affidabile e verificabile.
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